NOTA DI AGGIORNAMENTO PER GLI ADERENTI AL COMITATO IN MERITO ALLE NOTIZIE RECENTEMENTE APPARSE SULLA STAMPA CIRCA L’EMISSIONE DI PROVVEDIMENTO INGIUNTIVO A CARICO DELLA REPUBBLICA ARGENTINA

 

 

 

        Lo scorso giovedì 25 luglio, alcuni organi di stampa hanno riportato con ampio risalto la notizia dell’emissione di un decreto ingiuntivo in data 19 luglio 2002 da parte del Tribunale di Roma a seguito della presentazione di uno specifico ricorso presentato da alcuni soggetti, persone fisiche, portatori di titoli obbligazionari emessi dalla Repubblica Argentina, nei confronti della medesima.

 

        Nei giorni seguenti altri organi di informazione hanno ripreso e commentato la notizia, segnalando anche il punto di vista al riguardo di altri soggetti ed organismi che si stanno occupando di tutelare in vario modo gli interessi dei risparmiatori italiani coinvolti nell’episodio di grave default argentino.

 

        Numerosi nostri aderenti hanno chiesto ragguagli e delucidazioni in merito al citato provvedimento emesso dal Tribunale di Roma.

 

        Riteniamo, a questo punto, opportuno fornire a tutti gli aderenti la più ampia informativa circa le caratteristiche di detto provvedimento e circa l’orientamento assunto dal Comitato fin dall’inizio della sua attività.

 

        Per quanto riguarda l’aspetto tecnico del provvedimento emesso dal Tribunale di Roma, è bene precisare quanto segue:

        Da quanto sopra sinteticamente evidenziato, emergono alcune considerazioni essenziali:

  1. il procedimento per decreto ingiuntivo, e successivi atti conseguenti, deve essere promosso da ciascun creditore, non essendo ammessa dal nostro ordinamento un’azione collettiva di più creditori nei confronti dello stesso debitore;

     

  2. perché tale complessa azione legale possa produrre concreti risultati è necessario che esistano e siano individuati beni del debitore da sottoporre ad esecuzione. Trattasi, ad esempio, di immobili non già sottoposti ad esecuzione o a vincoli, crediti individuali certi, somme liquide su conto corrente, etc. In questo caso, i beni destinati all’esercizio dell’attività diplomatica (immobili e mobili) non sono pignorabili perché assistiti da speciale tutela internazionale;

     

  3. il debitore non dovrebbe far opposizione agli atti esecutivi, con contestuale richiesta di sospensione dell’esecuzione, perché in tal caso si instaurerebbe invece un giudizio di merito ordinario dalla durata e dagli esiti incerti;

     

  4. il creditore ricorrente deve sopportare, quantomeno in via anticipatoria, gli oneri di causa e di difesa.

 

        Nel caso in esame, stando alle notizie di stampa, non esisterebbero dei beni della Repubblica Argentina aventi le predette caratteristiche, da sottoporre ad esecuzione.

 

        Sempre dalla stessa stampa si apprende che coloro che hanno proposto ricorso intenderebbero sottoporre ad esecuzione, per recuperare i loro singoli crediti, gli importi che costituirebbero la base di una linea di credito assicurata dal Governo italiano alla Repubblica Argentina, nonché i diritti di prelievo sui fondi speciali costituiti presso il Fondo monetario.

 

        Su questo particolare aspetto sono stati sollevati dubbi da più parti circa la effettiva aggredibilità di tale presunto "bene".

 

        Tutto ciò premesso, vista la particolarità della fattispecie che ci interessa nella quale uno dei protagonisti è peraltro uno Stato sovrano, considerata la apparente inesistenza di beni del debitore su cui rivalersi, esprimiamo l’avviso che l’azione per decreto ingiuntivo, di per sé tecnicamente corretta ed ineccepibile, non sia lo strumento più adatto per risolvere il grave problema che interessa oltre 350.000 persone solo in Italia.

 

        Per quanto riguarda poi l’indirizzo e l’orientamento del Comitato, è bene rammentare che è stata prescelta la via dell’azione collettiva sotto il profilo dell’intervento politico e diplomatico (come dimostra la serie degli atti e delle iniziative assunte finora e rappresentate nel nostro sito web), piuttosto che un modello operativo fondato su azioni legali di tipo generalizzato (nei confronti della Repubblica Argentina e delle stesse Banche).

 

        Pur riconoscendo la validità tecnica delle azioni legali esperibili a livello soggettivo nei confronti delle predette controparti, si è dell’avviso che il loro avvio dovrebbe essere preceduto da una seria ed approfondita, caso per caso, analisi previsionale delle possibilità di vittoria (ad esempio, nel caso di operatore finanziario che abbia intermediato l’acquisto di obbligazioni argentine senza fornire al cliente i previsti supporti informativi e documentali richiesti), tenuto conto che le azioni legali rappresentano sempre e comunque un costo per chi decide di promuoverle.

 

        Atteso quanto sopra il Comitato conferma il proprio intendimento di procedere nella tutela degli interessi collettivi di tutti i risparmiatori coinvolti e di intervenire, quale soggetto pienamente legittimato, nella fase del negoziato per la ristrutturazione del debito pubblico che si dovrebbe aprire una volta esaurita la procedura delle elezioni politiche previste per il prossimo mese di ottobre.

 

 

        Roma, 30 luglio 2002