CODICE

IN MATERIA DI

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

(Legge delega n. 127/2001)

INDICE

TITOLO V TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI IN AMBITO SANITARIO

TITOLO VI ISTRUZIONE

TITOLO VII TRATTAMENTO PER SCOPI STORICI, STATISTICI O SCIENTIFICI

TITOLO VIII LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE

TITOLO IX SISTEMA BANCARIO, FINANZIARIO ED ASSICURATIVO

TITOLO II L’AUTORITA’

TITOLO III SANZIONI

TITOLO IV DISPOSIZIONI MODIFICATIVE, ABROGATIVE, TRANSITORIE E FINALI

TAVOLA DI CORRISPONDENZA DEI RIFERIMENTI PREVIGENTI AL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

ALLEGATI

CODICI DI DEONTOLOGIA (ALLEGATO A))

A.1 TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI NELL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ GIORNALISTICA

A.2 TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI PER SCOPI STORICI

A.3 TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI PER SCOPI STATISTICI IN AMBITO SISTAN

DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA (ALLEGATO B))

TRATTAMENTI NON OCCASIONALI EFFETTUATI IN AMBITO GIUDIZIARIO O PER FINI DI POLIZIA (ALLEGATO C))

CODICE

IN MATERIA DI

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

(Legge delega n. 127/2001)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTO l’articolo 1 della legge 24 marzo 2001, n. 127, recante delega al Governo per l’emanazione di un testo unico in materia di trattamento dei dati personali;

VISTO l’articolo 26 della legge 3 febbraio 2003, n. 14, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 2002);

VISTA la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni;

VISTA la legge 31 dicembre 1996, n. 676, recante delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

VISTA la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati;

VISTA la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2003;

SENTITO il Garante per la protezione dei dati personali;

ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ___ giugno 2003;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con i Ministri della giustizia, dell’economia e delle finanze, degli affari esteri e delle comunicazioni;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 (Diritto alla protezione dei dati personali)

1. Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano.

Art. 2 (Finalità)

1. Il presente testo unico, di seguito denominato "codice", garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

2. Il trattamento dei dati personali è disciplinato assicurando un elevato livello di tutela dei diritti e delle libertà di cui al comma 1 nel rispetto dei principi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia delle modalità previste per il loro esercizio da parte degli interessati, nonché per l’adempimento degli obblighi da parte dei titolari del trattamento.

Art. 3 (Principio di necessità nel trattamento dei dati)

1. I sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l’utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità.

Art. 4 (Definizioni)

1. Ai fini del presente codice si intende per:

a) "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;

b) "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;

c) "dati identificativi", i dati personali che permettono l’identificazione diretta dell’interessato;

d) "dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;

e) "dati giudiziari", i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;

f) "titolare", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;

g) "responsabile", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;

h) "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;

i) "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;

l) "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

m) "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

n) "dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

o) "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;

p) "banca di dati", qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti;

q) "Garante", l'autorità di cui all’articolo 153, istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.

2. Ai fini del presente codice si intende, inoltre, per:

a) "comunicazione elettronica", ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le informazioni trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione, salvo che le stesse informazioni siano collegate ad un abbonato o utente ricevente, identificato o identificabile;

b) "chiamata", la connessione istituita da un servizio telefonico accessibile al pubblico, che consente la comunicazione bidirezionale in tempo reale;

c) "reti di comunicazione elettronica", i sistemi di trasmissione, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o

con altri mezzi elettromagnetici, incluse le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui sono utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;

d) "rete pubblica di comunicazioni", una rete di comunicazioni elettroniche utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;

e) "servizio di comunicazione elettronica", i servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, nei limiti previsti dall’articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002;

f) "abbonato", qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o comunque destinatario di tali servizi tramite schede prepagate;

g) "utente", qualsiasi persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per motivi privati o commerciali, senza esservi necessariamente abbonata;

h) "dati relativi al traffico", qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione;

i) "dati relativi all’ubicazione", ogni dato trattato in una rete di comunicazione elettronica che indica la posizione geografica dell’apparecchiatura terminale dell’utente di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico;

l) "servizio a valore aggiunto", il servizio che richiede il trattamento dei dati relativi al traffico o dei dati relativi all’ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, oltre a quanto è necessario per la trasmissione di una comunicazione o della relativa fatturazione;

m) "posta elettronica", messaggi contenenti testi, voci, suoni o immagini trasmessi attraverso una rete pubblica di comunicazione, che possono essere

archiviati in rete o nell’apparecchiatura terminale ricevente, fino a che il ricevente non ne ha preso conoscenza.

3. Ai fini del presente codice si intende, altresì, per:

a) "misure minime", il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti nell’articolo 31;

b) "strumenti elettronici", gli elaboratori, i programmi per elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua il trattamento;

c) "autenticazione informatica", l’insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la verifica anche indiretta dell’identità;

d) "credenziali di autenticazione", i dati ed i dispositivi, in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per l’ autenticazione informatica;

e) "parola chiave", componente di una credenziale di autenticazione associata ad una persona ed a questa nota, costituita da una sequenza di caratteri o altri dati in forma elettronica;

f) "profilo di autorizzazione", l’insieme delle informazioni, univocamente associate ad una persona, che consente di individuare a quali dati essa può accedere, nonché i trattamenti ad essa consentiti;

g) "sistema di autorizzazione", l’insieme degli strumenti e delle procedure che abilitano l’accesso ai dati e alle modalità di trattamento degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione del richiedente.

4. Ai fini del presente codice si intende per:

a) "scopi storici", le finalità di studio, indagine, ricerca e documentazione di figure, fatti e circostanze del passato;

b) "scopi statistici", le finalità di indagine statistica o di produzione di risultati statistici, anche a mezzo di sistemi informativi statistici;

c) "scopi scientifici", le finalità di studio e di indagine sistematica finalizzata allo sviluppo delle conoscenze scientifiche in uno specifico settore.

Art. 5 (Oggetto ed ambito di applicazione)

1. Il presente codice disciplina il trattamento di dati personali, anche detenuti all’estero, effettuato da chiunque è stabilito nel territorio dello Stato o in un luogo comunque soggetto alla sovranità dello Stato.

2. Il presente codice si applica anche al trattamento di dati personali effettuato da chiunque è stabilito nel territorio di un Paese non appartenente all’Unione europea e impiega, per il trattamento, strumenti situati nel territorio dello Stato anche diversi da quelli elettronici, salvo che essi siano utilizzati solo ai fini di transito nel territorio dell’Unione europea. In caso di applicazione del presente codice, il titolare del trattamento designa un proprio rappresentante stabilito nel territorio dello Stato ai fini dell’applicazione della disciplina sul trattamento dei dati personali.

3. Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali è soggetto all'applicazione del presente codice solo se i dati sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione. Si applicano in ogni caso le disposizioni in tema di responsabilità e di sicurezza dei dati di cui agli articoli 15 e 31.

Art. 6 (Disciplina del trattamento)

1. Le disposizioni contenute nella presente Parte si applicano a tutti i trattamenti di dati, salvo quanto previsto, in relazione ad alcuni trattamenti, dalle disposizioni integrative o modificative della Parte II.

Titolo II DIRITTI DELL’INTERESSATO

Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:

a) dell’origine dei dati personali;

b) delle finalità e modalità del trattamento;

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L’interessato ha diritto di ottenere:

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

1. Art. 8 (Esercizio dei diritti)

1. I diritti di cui all’articolo 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al responsabile, anche per il tramite di un incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo.

2. I diritti di cui all'articolo 7 non possono essere esercitati con richiesta al titolare o al responsabile o con ricorso ai sensi dell’articolo 145, se i trattamenti di dati personali sono effettuati:

a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni, in materia di riciclaggio;

b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni, in materia di sostegno alle vittime di richieste estorsive;

c) da Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione;

d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonché alla tutela della loro stabilità;

e) ai sensi dell’articolo 24, comma 1, lettera f), limitatamente al periodo durante il quale potrebbe derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive o per l’esercizio del diritto in sede giudiziaria;

f) da fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico relativamente a comunicazioni telefoniche in entrata, salvo che possa derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397;

g) per ragioni di giustizia, presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado o il Consiglio superiore della magistratura o altri organi di autogoverno o il Ministero della giustizia;

h) ai sensi dell’articolo 53, fermo restando quanto previsto dalla legge 1° aprile 1981, n. 121.

3. Il Garante, anche su segnalazione dell’interessato, nei casi di cui al comma 2, lettere a), b), d), e) ed f), provvede nei modi di cui agli articoli 157, 158 e 159 e, nei casi di cui alle lettere c), g) ed h) del medesimo comma, provvede nei modi di cui all’articolo 160.

4. L’esercizio dei diritti di cui all’articolo 7, quando non riguarda dati di carattere oggettivo, può avere luogo salvo che concerna la rettificazione o l’integrazione di dati personali di tipo valutativo, relativi a giudizi, opinioni o ad altri apprezzamenti di tipo soggettivo, nonché l’indicazione di condotte da tenersi o di decisioni in via di assunzione da parte del titolare del trattamento.

Art. 9 (Modalità di esercizio)

1. La richiesta rivolta al titolare o al responsabile può essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica. Il Garante può individuare altro idoneo sistema in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche. Quando riguarda l’esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, la richiesta può essere formulata anche oralmente e in tal caso è annotata sinteticamente a cura dell’incaricato o del responsabile.

2. Nell'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da una persona di fiducia.

3. I diritti di cui all’articolo 7 riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

4. L'identità dell’interessato è verificata sulla base di idonei elementi di valutazione, anche mediante atti o documenti disponibili o esibizione o allegazione di copia di un documento di riconoscimento. La persona che agisce per conto dell'interessato esibisce o allega copia della procura, ovvero della delega sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento dell’interessato. Se l'interessato è una persona giuridica, un ente o un'associazione, la richiesta è avanzata dalla persona fisica legittimata in base ai rispettivi statuti od ordinamenti.

5. La richiesta di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, è formulata liberamente e senza costrizioni e può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni.

Art. 10 (Riscontro all’interessato)

1. Per garantire l’effettivo esercizio dei diritti di cui all’articolo 7 il titolare del trattamento è tenuto ad adottare idonee misure volte, in particolare:

a) ad agevolare l'accesso ai dati personali da parte dell'interessato, anche attraverso l'impiego di appositi programmi per elaboratore finalizzati ad un'accurata selezione dei dati che riguardano singoli interessati identificati o identificabili;

b) a semplificare le modalità e a ridurre i tempi per il riscontro al richiedente, anche nell'ambito di uffici o servizi preposti alle relazioni con il pubblico.

2. I dati sono estratti a cura del responsabile o degli incaricati e possono essere comunicati al richiedente anche oralmente, ovvero offerti in visione mediante strumenti elettronici, sempre che in tali casi la comprensione dei dati sia agevole, considerata anche la qualità e la quantità delle informazioni. Se vi è richiesta, si provvede alla trasposizione dei dati su supporto cartaceo o informatico, ovvero alla loro trasmissione per via telematica.

3. Salvo che la richiesta sia riferita ad un particolare trattamento o a specifici dati personali o categorie di dati personali, il riscontro all'interessato comprende tutti i dati personali che riguardano l'interessato comunque trattati dal titolare. Se la richiesta è rivolta ad un esercente una professione sanitaria o ad un organismo sanitario si osserva la disposizione di cui all’articolo 84, comma 1.

4. Quando l’estrazione dei dati risulta particolarmente difficoltosa il riscontro alla richiesta dell’interessato può avvenire anche attraverso l’esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti.

5. Il diritto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati non riguarda dati personali relativi a terzi, salvo che la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all’interessato.

6. La comunicazione dei dati è effettuata in forma intelligibile anche attraverso l’utilizzo di una grafia comprensibile. In caso di comunicazione di codici o sigle sono forniti, anche mediante gli incaricati, i parametri per la comprensione del relativo significato.

7. Quando, a seguito della richiesta di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, lettere a), b) e c) non risulta confermata l'esistenza di dati che riguardano l'interessato, può essere chiesto un contributo spese non eccedente i costi effettivamente sopportati per la ricerca effettuata nel caso specifico.

8. Il contributo di cui al comma 7 non può comunque superare l'importo determinato dal Garante con provvedimento di carattere generale, che può individuarlo forfettariamente in relazione al caso in cui i dati sono trattati con strumenti elettronici e la risposta è fornita oralmente. Con il medesimo provvedimento il Garante può prevedere che il contributo possa essere chiesto quando i dati personali figurano su uno speciale supporto del quale è richiesta specificamente la riproduzione, oppure quando, presso uno o più titolari, si determina un notevole impiego di mezzi in relazione alla complessità o all’entità delle richieste ed è confermata l’esistenza di dati che riguardano l’interessato.

9. Il contributo di cui ai commi 7 e 8 è corrisposto anche mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carta di pagamento o di credito, ove possibile all'atto della ricezione del riscontro e comunque non oltre quindici giorni da tale riscontro.

Titolo III REGOLE GENERALI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI

CAPO I

REGOLE PER TUTTI I TRATTAMENTI

Art. 11 (Modalità del trattamento e requisiti dei dati)

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;

b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;

c) esatti e, se necessario, aggiornati;

d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati.

Art. 12 (Codici di deontologia e di buona condotta)

1. Il Garante promuove nell’ambito delle categorie interessate, nell’osservanza del principio di rappresentatività e tenendo conto dei criteri direttivi delle raccomandazioni del Consiglio d’Europa sul trattamento di dati personali, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, ne verifica la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l’esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuisce a garantirne la diffusione e il rispetto.

2. I codici sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Garante e, con decreto del Ministro della giustizia, sono riportati nell’allegato A) del presente codice.

3. Il rispetto delle disposizioni contenute nei codici di cui al comma 1 costituisce condizione essenziale per la liceità e correttezza del trattamento dei dati personali effettuato da soggetti privati e pubblici.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al codice di deontologia per i trattamenti di dati per finalità giornalistiche promosso dal Garante nei modi di cui al comma 1 e all’articolo 139.

Art. 13 (Informativa)

1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:

a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;

b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;

c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;

e) i diritti di cui all'articolo 7;

2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l’informativa fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico.

4. Se i dati personali non sono raccolti presso l’interessato, l’informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato all’atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.

5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:

a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;

b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;

c) l’informativa all’interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiari manifestamente

sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile.

Art. 14 (Definizione di profili e della personalità dell’interessato)

1. Nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativo che implichi una valutazione del comportamento umano può essere fondato unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la personalità dell'interessato.

2. L'interessato può opporsi ad ogni altro tipo di determinazione adottata sulla base del trattamento di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera a), salvo che la determinazione sia stata adottata in occasione della conclusione o dell'esecuzione di un contratto, in accoglimento di una proposta dell'interessato o sulla base di adeguate garanzie individuate dal presente codice o da un provvedimento del Garante ai sensi dell’articolo 17.

Art. 15 (Danni cagionati per effetto del trattamento)

1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile.

2. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione dell'articolo 11.

Art. 16 (Cessazione del trattamento)

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati sono:

a) distrutti;

b) ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;

c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione;

d) conservati o ceduti ad altro titolare, per scopi storici, statistici o scientifici, in conformità alla legge, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 12.

2. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma 1, lettera b), o di altre disposizioni rilevanti in materia di trattamento dei dati personali è priva di effetti.

Art. 17 (Trattamento che presenta rischi specifici)

1. Il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili e giudiziari che presenta rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell’interessato, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti che può determinare, è ammesso nel rispetto di misure ed accorgimenti a garanzia dell’interessato, ove prescritti.

2. Le misure e gli accorgimenti di cui al comma 1 sono prescritti dal Garante in applicazione dei principi sanciti dal presente codice, nell’ambito di una verifica preliminare all’inizio del trattamento, effettuata anche in relazione a determinate categorie di titolari o di trattamenti, anche a seguito di un interpello del titolare.

CAPO II REGOLE ULTERIORI PER I SOGGETTI PUBBLICI

Art. 18 (Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici)

1. Le disposizioni del presente capo riguardano tutti i soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici.

2. Qualunque trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

3. Nel trattare i dati il soggetto pubblico osserva i presupposti e i limiti stabiliti dal presente codice, anche in relazione alla diversa natura dei dati, nonché dalla legge e dai regolamenti.

4. Salvo quanto previsto nella Parte II per gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, i soggetti pubblici non devono richiedere il consenso dell’interessato.

5. Si osservano le disposizioni di cui all’articolo 25 in tema di comunicazione e diffusione.

Art. 19 (Principi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari)

1. Il trattamento da parte di un soggetto pubblico riguardante dati diversi da quelli sensibili e giudiziari è consentito, fermo restando quanto previsto dall’articolo 18, comma 2, anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente.

2. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o di regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all’articolo 39, comma 2, e non è stata adottata la diversa determinazione ivi indicata.

3. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti pubblici economici e la diffusione da parte di un soggetto pubblico sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento.

Art. 20 (Principi applicabili al trattamento di dati sensibili)

1. Il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.

2. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei principi di cui all’articolo 22, con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante ai sensi dell’articolo 154, comma 1, lettera g), anche su schemi tipo.

3. Se il trattamento non è previsto espressamente da una disposizione di legge i soggetti pubblici possono richiedere al Garante l'individuazione delle attività, tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono finalità di rilevante interesse pubblico e per le quali è conseguentemente autorizzato, ai sensi dell’articolo 26, comma 2, il trattamento dei dati sensibili. Il trattamento è consentito solo se il soggetto pubblico provvede altresì a identificare e rendere pubblici i tipi di dati e di operazioni nei modi di cui al comma 2.

4. L’identificazione dei tipi di dati e di operazioni di cui ai commi 2 e 3 è aggiornata e integrata periodicamente.

Art. 21 (Principi applicabili al trattamento di dati giudiziari)

1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le finalità di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.

2. Le disposizioni di cui all’articolo 20, commi 2 e 4, si applicano anche al trattamento dei dati giudiziari.

Art. 22 (Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari)

1. I soggetti pubblici conformano il trattamento dei dati sensibili e giudiziari secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato.

2. Nel fornire l’informativa di cui all’articolo 13 i soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale è effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

3. I soggetti pubblici possono trattare solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.

4. I dati sensibili e giudiziari sono raccolti, di regola, presso l'interessato.

5. In applicazione dell'articolo 11, comma 1, lettere c), d) ed e), i soggetti pubblici verificano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. Al fine di assicurare che i dati sensibili e giudiziari siano indispensabili rispetto agli obblighi e ai compiti loro attribuiti, i soggetti pubblici valutano specificamente il rapporto tra i dati e gli adempimenti. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione è prestata per la verifica dell'indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempimenti.

6. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, sono trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità.

7. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro

utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalità di cui al comma 6 anche quando sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati senza l'ausilio di strumenti elettronici.

8. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.

9. Rispetto ai dati sensibili e giudiziari indispensabili ai sensi del comma 3, i soggetti pubblici sono autorizzati ad effettuare unicamente le operazioni di trattamento indispensabili per il perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito, anche quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di vigilanza, di controllo o ispettivi.

10. I dati sensibili e giudiziari non possono essere trattati nell'ambito di test psico-attitudinali volti a definire il profilo o la personalità dell'interessato. Le operazioni di raffronto tra dati sensibili e giudiziari, nonché i trattamenti di dati sensibili e giudiziari ai sensi dell'articolo 14, sono effettuati solo previa annotazione scritta dei motivi.

11. In ogni caso, le operazioni e i trattamenti di cui al comma 10, se effettuati utilizzando banche di dati di diversi titolari, nonché la diffusione dei dati sensibili e giudiziari, sono ammessi solo se previsti da espressa disposizione di legge.

12. Le disposizioni di cui al presente articolo recano principi applicabili, in conformità ai rispettivi ordinamenti, ai trattamenti disciplinati dalla Presidenza della Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal Senato della Repubblica e dalla Corte costituzionale.

CAPO III

REGOLE ULTERIORI PER PRIVATI

ED ENTI PUBBLICI ECONOMICI

Art. 23 (Consenso)

1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato.

2. Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso.

3. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, se è documentato per iscritto, e se sono state rese all'interessato le informazioni di cui all'articolo 13.

4. Il consenso è manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili.

Art. 24 (Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso)

1. Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II, quando il trattamento:

a) è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;

b) è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell’interessato;

c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati;

d) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;

e) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l’interessato e quest’ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l’interessato. Si applica la disposizione di cui all’articolo 82, comma 2;

f) con esclusione della diffusione, è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario

al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;

g) con esclusione della diffusione, è necessario, nei casi individuati dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, anche in riferimento all’attività di gruppi bancari e di società controllate o collegate, qualora non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo interesse dell’interessato;

h) con esclusione della comunicazione all’esterno e della diffusione, è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, in riferimento a soggetti che hanno con essi contatti regolari o ad aderenti, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall’atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, e con modalità di utilizzo previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati all’atto dell’informativa ai sensi dell’articolo 13;

i) è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui all’allegato A), per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati.

Art. 25 (Divieti di comunicazione e diffusione)

1. La comunicazione e la diffusione sono vietate, oltre che in caso di divieto disposto dal Garante o dall’autorità giudiziaria:

a) in riferimento a dati personali dei quali è stata ordinata la cancellazione, ovvero quando è decorso il periodo di tempo indicato nell'articolo 11, comma 1, lettera e);

b) per finalità diverse da quelle indicate nella notificazione del trattamento, ove prescritta.

2. E’ fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richieste, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall’autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell’articolo 58, comma 2, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

Art. 26 (Garanzie per i dati sensibili)

1. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante, nell’osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal presente codice, nonché dalla legge e dai regolamenti.

2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante può prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare.

3. Il comma 1 non si applica al trattamento:

a) dei dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose e ai soggetti che con riferimento a finalità di natura esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con le medesime confessioni, effettuato dai relativi organi, ovvero da enti civilmente riconosciuti, sempre che i dati non siano diffusi o comunicati fuori delle medesime confessioni. Queste ultime determinano idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, nel rispetto dei principi indicati al riguardo con autorizzazione del Garante;

b) dei dati riguardanti l’adesione di associazioni od organizzazioni a carattere sindacale o di categoria ad altre associazioni, organizzazioni o confederazioni a carattere sindacale o di categoria.

4. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento anche senza consenso, previa autorizzazione del Garante:

a) quando il trattamento è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, ivi compresi partiti e movimenti politici, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall’atto costitutivo,

dallo statuto o dal contratto collettivo, relativamente ai dati personali degli aderenti o dei soggetti che in relazione a tali finalità hanno contatti regolari con l’associazione, ente od organismo, sempre che i dati non siano comunicati all’esterno o diffusi e l’ente, associazione od organismo determini idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, prevedendo espressamente le modalità di utilizzo dei dati con determinazione resa nota agli interessati all’atto dell’informativa ai sensi dell’articolo 13;

b) quando il trattamento è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l’interessato e quest’ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l’interessato. Si applica la disposizione di cui all’articolo 82, comma 2;

c) quando il trattamento è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il diritto deve essere di rango pari a quello dell’interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile;

d) quando è necessario per adempiere a specifici obblighi o compiti previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria per la gestione del rapporto di lavoro, anche in materia di igiene e sicurezza del lavoro e della popolazione e di previdenza e assistenza, nei limiti previsti dall’autorizzazione e ferme restando le disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta di cui all’articolo 111.

5. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.

Art. 27 (Garanzie per i dati giudiziari)

1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di privati o di enti pubblici economici è consentito soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti finalità di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.

TITOLO IV SOGGETTI CHE EFFETTUANO IL TRATTAMENTO

Art. 28 (Titolare del trattamento)

1. Quando il trattamento è effettuato da una persona giuridica, da una pubblica amministrazione o da un qualsiasi altro ente, associazione od organismo, titolare del trattamento è l’entità nel suo complesso o l’unità od organismo periferico che esercita un potere decisionale del tutto autonomo sulle finalità e sulle modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.

Art. 29 (Responsabile del trattamento)

1. Il responsabile è designato dal titolare facoltativamente.

2. Se designato, il responsabile è individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione di compiti.

4. I compiti affidati al responsabile sono analiticamente specificati per iscritto dal titolare.

5. Il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 e delle proprie istruzioni.

Art. 30 (Incaricati del trattamento)

Titolo V SICUREZZA DEI DATI E DEI SISTEMI

CAPO I MISURE DI SICUREZZA

Art. 31 (Obblighi di sicurezza)

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Art. 32 (Particolari titolari)

1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta ai sensi dell’articolo 31 idonee misure tecniche e organizzative adeguate al rischio esistente, per salvaguardare la sicurezza dei suoi servizi, l’integrità dei dati relativi al traffico, dei dati relativi all’ubicazione e delle comunicazioni elettroniche rispetto ad ogni forma di utilizzazione o cognizione non consentita.

2. Quando la sicurezza del servizio o dei dati personali richiede anche l’adozione di misure che riguardano la rete, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta tali misure congiuntamente con il fornitore della rete pubblica di comunicazioni. In caso di mancato accordo, su richiesta di uno dei fornitori, la controversia è definita dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

3. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa gli abbonati e, ove possibile, gli utenti, se sussiste un particolare rischio di violazione della sicurezza della rete, indicando, quando il rischio è al di fuori dell’ambito di applicazione delle misure che il fornitore stesso è tenuto ad adottare ai sensi dei commi 1 e 2, tutti i possibili rimedi e i relativi costi presumibili. Analoga informativa è resa al Garante e all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

CAPO II

MISURE MINIME DI SICUREZZA

Art. 33 (Misure minime)

1. Nel quadro dei più generali obblighi di sicurezza di cui all’articolo 31, o previsti da speciali disposizioni, i titolari del trattamento sono comunque tenuti ad adottare le misure minime individuate nel presente capo o ai sensi dell’articolo 58, comma 3, volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali.

Art. 34 (Trattamenti con strumenti elettronici)

1. Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell’allegato B), le seguenti misure minime:

a) autenticazione informatica;

b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;

c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione;

d) aggiornamento periodico dell’individuazione dell’ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;

e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici;

f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi;

g) tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza;

h) adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari.

Art. 35 (Trattamenti senza l’ausilio di strumenti elettronici)

1. Il trattamento di dati personali effettuato senza l’ausilio di strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell’allegato B), le seguenti misure minime:

Art. 36 (Adeguamento)

a) aggiornamento periodico dell’individuazione dell’ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati o alle unità organizzative;

b) previsione di procedure per un’idonea custodia di atti e documenti affidati agli incaricati per lo svolgimento dei relativi compiti;

c) previsione di procedure per la conservazione di determinati atti in archivi ad accesso selezionato e disciplina delle modalità di accesso finalizzata all’identificazione degli incaricati.

1. Il disciplinare tecnico di cui all’allegato B), relativo alle misure minime di cui al presente capo, è aggiornato periodicamente con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per le innovazioni e le tecnologie, in relazione all'evoluzione tecnica e all'esperienza maturata nel settore.

Titolo VI ADEMPIMENTI

Art. 37 (Notificazione del trattamento)

1. Il titolare notifica al Garante il trattamento di dati personali cui intende procedere, solo se il trattamento riguarda:

1. a) dati genetici, biometrici o dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica;

2. b) dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, trattati a fini di procreazione assistita, prestazione di servizi sanitari per via telematica relativi a banche di dati o alla fornitura di beni, indagini epidemiologiche, rilevazione di malattie mentali, infettive e diffusive, sieropositività, trapianto di organi e tessuti e monitoraggio della spesa sanitaria;

3. c) dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica trattati da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale;

4. d) dati trattati con l’ausilio di strumenti elettronici volti a definire il profilo o la personalità dell’interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a monitorare l’utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi agli utenti;

5. e) dati sensibili registrati in banche di dati a fini di selezione del personale per conto terzi, nonché dati sensibili utilizzati per sondaggi di opinione, ricerche di mercato e altre ricerche campionarie;

6. f) dati registrati in apposite banche di dati gestite con strumenti elettronici e relative al rischio sulla solvibilità economica, alla situazione patrimoniale, al corretto adempimento di obbligazioni, a comportamenti illeciti o fraudolenti.

2. Il Garante può individuare altri trattamenti suscettibili di recare pregiudizio ai diritti e alle libertà dell’interessato, in ragione delle relative modalità o della natura dei dati personali, con proprio provvedimento adottato anche ai sensi dell’articolo 17. Con analogo provvedimento pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana il Garante può anche individuare, nell’ambito dei trattamenti di cui al comma 1, eventuali trattamenti non suscettibili di recare detto pregiudizio e pertanto sottratti all’obbligo di notificazione.

3. La notificazione è effettuata con unico atto anche quando il trattamento comporta il trasferimento all’estero dei dati.

4. Il Garante inserisce le notificazioni ricevute in un registro dei trattamenti accessibile a chiunque e determina le modalità per la sua consultazione gratuita per via telematica, anche mediante convenzioni con soggetti pubblici o presso il proprio Ufficio. Le notizie

accessibili tramite la consultazione del registro possono essere trattate per esclusive finalità di applicazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Art. 38 (Modalità di notificazione)

Art. 39 (Obblighi di comunicazione)

1. Il titolare del trattamento è tenuto a comunicare previamente al Garante le seguenti circostanze:

a) comunicazione di dati personali da parte di un soggetto pubblico ad altro soggetto pubblico non prevista da una norma di legge o di regolamento, effettuata in qualunque forma anche mediante convenzione;

b) trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute previsto dal programma di ricerca biomedica o sanitaria di cui all’articolo 110, comma 1, primo periodo.

2. I trattamenti oggetto di comunicazione ai sensi del comma 1 possono essere iniziati decorsi quarantacinque giorni dal ricevimento della comunicazione salvo diversa determinazione anche successiva del Garante.

3. La comunicazione di cui al comma 1 è inviata utilizzando il modello predisposto e reso disponibile dal Garante, e trasmessa a quest’ultimo per via telematica osservando le modalità di sottoscrizione con firma digitale e conferma del ricevimento di cui all’articolo 38, comma 2, oppure mediante telefax o lettera raccomandata.

Art. 40 (Autorizzazioni generali)

1. 1. Le disposizioni del presente codice che prevedono un’autorizzazione del Garante sono applicate anche mediante il rilascio di autorizzazioni relative a determinate categorie di titolari o di trattamenti, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. 1. Il titolare del trattamento che rientra nell’ambito di applicazione di un’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’articolo 40 non è tenuto a presentare al Garante una richiesta di autorizzazione se il trattamento che intende effettuare è conforme alle relative prescrizioni.

3. 2. Se una richiesta di autorizzazione riguarda un trattamento autorizzato ai sensi dell’articolo 40 il Garante può provvedere comunque sulla richiesta se le specifiche modalità del trattamento lo giustificano.

Art. 41 (Richieste di autorizzazione)

Titolo VII TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO

Art. 42 (Trasferimenti all’interno dell’Unione europea)

1. Le disposizioni del presente codice non possono essere applicate in modo tale da restringere o vietare la libera circolazione dei dati personali fra gli Stati membri dell’Unione europea, fatta salva l’adozione, in conformità allo stesso codice, di eventuali provvedimenti in caso di trasferimenti di dati effettuati al fine di eludere le medesime disposizioni.

Art. 43 (Trasferimenti consentiti in Paesi terzi)

1. Il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio dello Stato, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento, se diretto verso un Paese non appartenente all’Unione europea è consentito quando:

a) l'interessato ha manifestato il proprio consenso espresso o, se si tratta di dati sensibili, in forma scritta;

b) è necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell’interessato, ovvero per la conclusione o per l'esecuzione di un contratto stipulato a favore dell'interessato;

c) è necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante individuato con legge o con regolamento o, se il trasferimento riguarda dati sensibili o giudiziari, specificato o individuato ai sensi degli articoli 20 e 21;

d) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l’interessato e quest’ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l’interessato. Si applica la disposizione di cui all’articolo 82, comma 2;

e) è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trasferiti esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;

f) è effettuato in accoglimento di una richiesta di accesso ai documenti amministrativi, ovvero di una richiesta di informazioni estraibili da un pubblico registro, elenco, atto o documento conoscibile da chiunque, con l'osservanza delle norme che regolano la materia;

g) è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui all’allegato A), per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati;

h) il trattamento concerne dati riguardanti persone giuridiche, enti o associazioni.

Art. 44 (Altri trasferimenti consentiti)

1. Il trasferimento di dati personali oggetto di trattamento, diretto verso un Paese non appartenente all’Unione europea, è altresì consentito quando è autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie per i diritti dell’interessato:

a) individuate dal Garante anche in relazione a garanzie prestate con un contratto;

b) individuate con le decisioni previste dagli articoli 25, paragrafo 6, e 26, paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, con le quali la Commissione europea constata che un Paese non appartenente all’Unione europea garantisce un livello di protezione adeguato o che alcune clausole contrattuali offrono garanzie sufficienti.

Art. 45 (Trasferimenti vietati)

1. Fuori dei casi di cui agli articoli 43 e 44, il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio dello Stato, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento, diretto verso un Paese non appartenente all’Unione europea, è vietato quando l’ordinamento del Paese di destinazione o di transito dei dati non assicura un livello di tutela delle persone adeguato. Sono valutate anche le modalità del trasferimento e dei trattamenti previsti, le relative finalità, la natura dei dati e le misure di sicurezza.

PARTE II

DISPOSIZIONI RELATIVE A SPECIFICI SETTORI

TITOLO I

TRATTAMENTI IN AMBITO GIUDIZIARIO

CAPO I

PROFILI GENERALI

Art. 46

(Titolari dei trattamenti)

1. Gli uffici giudiziari di ogni ordine e grado, il Consiglio superiore della magistratura, gli altri organi di autogoverno e il Ministero della giustizia sono titolari dei trattamenti di dati personali relativi alle rispettive attribuzioni conferite per legge o regolamento.

2. Con decreto del Ministro della giustizia sono individuati, nell’allegato C) al presente codice, i trattamenti non occasionali di cui al comma 1 effettuati con strumenti elettronici, relativamente a banche di dati centrali od oggetto di interconnessione tra più uffici o titolari. I provvedimenti con cui il Consiglio superiore della magistratura e gli altri organi di autogoverno di cui al comma 1 individuano i medesimi trattamenti da essi effettuati sono riportati nell’allegato C) con decreto del Ministro della giustizia.

Art. 47

(Trattamenti per ragioni di giustizia)

2. Agli effetti del presente codice si intendono effettuati per ragioni di giustizia i trattamenti di dati personali direttamente correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie, o che, in materia di trattamento giuridico ed economico del personale di magistratura, hanno una diretta incidenza sulla funzione giurisdizionale, nonché le attività ispettive su uffici giudiziari. Le medesime ragioni di giustizia non ricorrono per l’ordinaria attività amministrativo-gestionale di personale, mezzi o strutture, quando non è pregiudicata la segretezza di atti direttamente connessi alla predetta trattazione.

Art. 48

(Banche di dati di uffici giudiziari)

1. Nei casi in cui l’autorità giudiziaria di ogni ordine e grado può acquisire in conformità alle vigenti disposizioni processuali dati, informazioni, atti e documenti da soggetti pubblici, l’acquisizione può essere effettuata anche per via telematica. A tale fine gli uffici giudiziari possono avvalersi delle convenzioni-tipo stipulate dal Ministero della giustizia con soggetti pubblici, volte ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi uffici, mediante reti di comunicazione elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli articoli 3 e 11 del presente codice.

Art. 49

(Disposizioni di attuazione)

1. Con decreto del Ministro della giustizia sono adottate, anche ad integrazione del decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 settembre 1989, n. 334, le disposizioni regolamentari necessarie per l’attuazione dei principi del presente codice nella materia penale e civile.

CAPO II

MINORI

Art. 50

(Notizie o immagini relative a minori)

1. Il divieto di cui all’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, di pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a consentire l’identificazione di un minore si osserva anche in caso di coinvolgimento a qualunque titolo del minore in procedimenti giudiziari in materie diverse da quella penale.

CAPO III

INFORMATICA GIURIDICA

Art. 51

(Ambito applicativo e titolari dei trattamenti)

1. Al trattamento di dati personali effettuato dal Centro elaborazione dati del Dipartimento di pubblica sicurezza o da forze di polizia sui dati destinati a confluirvi in base alla legge, ovvero da organi di pubblica sicurezza o altri soggetti pubblici per finalità di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati, effettuati in base ad espressa disposizione di legge che preveda specificamente il trattamento, non si applicano le seguenti disposizioni del codice:

a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39 a 45;

b) articoli da 145 a 151.

2. Con decreto del Ministro dell’interno sono individuati, nell’allegato C) al presente codice, i trattamenti non occasionali di cui al comma 1 effettuati con strumenti elettronici, e i relativi titolari.

(Modalità di trattamento e flussi di dati)

3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 11, il Centro elaborazioni dati di cui all'articolo 53 assicura l’aggiornamento periodico e la pertinenza e non eccedenza dei dati personali trattati anche attraverso interrogazioni autorizzate del casellario giudiziale

e del casellario dei carichi pendenti del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, o di altre banche di dati di forze di polizia, necessarie per le finalità di cui all'articolo 53.

4. Gli organi, uffici e comandi di polizia verificano periodicamente i requisiti di cui all’articolo 11 in riferimento ai dati trattati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, e provvedono al loro aggiornamento anche sulla base delle procedure adottate dal Centro elaborazioni dati ai sensi del comma 3, o, per i trattamenti effettuati senza l’ausilio di strumenti elettronici, mediante annotazioni o integrazioni dei documenti che li contengono.

(Particolari tecnologie)

1. Il trattamento di dati personali che implica maggiori rischi di un danno all’interessato, con particolare riguardo a banche di dati genetici o biometrici, a tecniche basate su dati relativi all’ubicazione, a banche di dati basate su particolari tecniche di elaborazione delle informazioni e all’introduzione di particolari tecnologie, è effettuato nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a garanzia dell’interessato prescritti ai sensi dell’articolo 17 sulla base di preventiva comunicazione ai sensi dell’articolo 39.

(Tutela dell’interessato)

1. Le disposizioni di cui all’articolo 10, commi 3, 4 e 5, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, si applicano anche, oltre che ai dati destinati a confluire nel Centro elaborazione dati di cui all’articolo 53, a dati trattati con l’ausilio di strumenti elettronici da organi, uffici o comandi di polizia.

TITOLO III

DIFESA E SICUREZZA DELLO STATO

CAPO I

PROFILI GENERALI

(Disposizioni applicabili)

3. Ai fini del presente articolo, è consentita la diffusione dei dati sensibili e giudiziari per le finalità di cui al comma 1, lettera a), in particolare con riguardo alle sottoscrizioni di liste, alla presentazione delle candidature, agli incarichi in organizzazioni o associazioni politiche, alle cariche istituzionali e agli organi eletti.

4. Ai fini del presente articolo, in particolare, è consentito il trattamento di dati sensibili e giudiziari indispensabili:

5. I dati sensibili e giudiziari trattati per le finalità di cui al comma 1 possono essere comunicati e diffusi nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti. Non è comunque consentita la divulgazione dei dati sensibili e giudiziari che non risultano indispensabili per assicurare il rispetto del principio di pubblicità dell’attività istituzionale, fermo restando il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

(Materia tributaria e doganale)

c) alla corresponsione delle pensioni di guerra o al riconoscimento di benefici in favore di perseguitati politici e di internati in campo di sterminio e di loro congiunti;

d) al riconoscimento di benefici connessi all'invalidità civile;

e) alla concessione di contributi in materia di formazione professionale;

f) alla concessione di contributi, finanziamenti, elargizioni ed altri benefici previsti dalla legge, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria, anche in favore di associazioni, fondazioni ed enti;

g) al riconoscimento di esoneri, agevolazioni o riduzioni tariffarie o economiche, franchigie, o al rilascio di concessioni anche radiotelevisive, licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri titoli abilitativi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria.

3. Il trattamento può comprendere la diffusione nei soli casi in cui ciò è indispensabile per la trasparenza delle attività indicate nel presente articolo, in conformità alle leggi, e per finalità di vigilanza e di controllo conseguenti alle attività medesime, fermo restando il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

(Onorificenze, ricompense e riconoscimenti)

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di conferimento di onorificenze e ricompense, di riconoscimento della personalità giuridica di associazioni, fondazioni ed enti, anche di culto, di accertamento dei requisiti di onorabilità e di professionalità per le nomine, per i profili di competenza del soggetto pubblico, ad uffici anche di culto e a cariche direttive di persone giuridiche, imprese e di istituzioni scolastiche non statali, nonché di rilascio e revoca di autorizzazioni o abilitazioni, di concessione di patrocini, patronati e premi di rappresentanza, di adesione a comitati d'onore e di ammissione a cerimonie ed incontri istituzionali.

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità relative allo svolgimento dei rapporti istituzionali con enti di culto, confessioni religiose e comunità religiose.

(Altre finalità in ambito amministrativo e sociale)

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, nell’ambito delle attività che la legge demanda ad un soggetto pubblico, le finalità socio-assistenziali, con particolare riferimento a:

2. Si considerano, altresì, di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, nell’ambito delle attività che la legge demanda ad un soggetto pubblico, le finalità:

(Contrassegni su veicoli e accessi a centri storici)

1. I contrassegni rilasciati a qualunque titolo per la circolazione e la sosta di veicoli a servizio di persone invalide, ovvero per il transito e la sosta in zone a traffico limitato, e che devono essere esposti su veicoli, contengono i soli dati indispensabili ad individuare l’autorizzazione rilasciata e senza l’apposizione di simboli o diciture dai quali può desumersi la speciale natura dell’autorizzazione per effetto della sola visione del contrassegno.

2. Le generalità e l’indirizzo della persona fisica interessata sono riportati sui contrassegni con modalità che non consentono, parimenti, la loro diretta visibilità se non in caso di richiesta di esibizione o necessità di accertamento.

3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di fissazione a qualunque titolo di un obbligo di esposizione sui veicoli di copia del libretto di circolazione o di altro documento.

4. Per il trattamento dei dati raccolti mediante impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici ed alle zone a traffico limitato continuano, altresì, ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250.

TITOLO V

TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI IN AMBITO SANITARIO

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 75

(Ambito applicativo)

1. Il presente capo individua modalità semplificate utilizzabili dai soggetti di cui al comma 2:

(Informativa del medico di medicina generale o del pediatra)

1. Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta informano l’interessato relativamente al trattamento dei dati personali, in forma chiara e tale da rendere agevolmente comprensibili gli elementi indicati nell’articolo 13, comma 1.

2. L’informativa può essere fornita per il complessivo trattamento dei dati personali necessario per attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, svolte dal medico o dal pediatra a tutela della salute o dell’incolumità fisica dell’interessato, su richiesta dello stesso o di cui questi è informato in quanto effettuate nel suo interesse.

3. L’informativa può riguardare, altresì, dati personali eventualmente raccolti presso terzi, ed è fornita preferibilmente per iscritto, anche attraverso carte tascabili con eventuali allegati pieghevoli, includendo almeno gli elementi indicati dal Garante ai sensi dell’articolo 13, comma 3, eventualmente integrati anche oralmente in relazione a particolari caratteristiche del trattamento.

4. L’informativa, se non è diversamente specificato dal medico o dal pediatra, riguarda anche il trattamento di dati correlato a quello effettuato dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, effettuato da un professionista o da altro soggetto, parimenti individuabile in base alla prestazione richiesta, che:

a) sostituisce temporaneamente il medico o il pediatra;

b) fornisce una prestazione specialistica su richiesta del medico e del pediatra;

c) può trattare lecitamente i dati nell’ambito di un’attività professionale prestata in forma associata;

(Prestazione del consenso)

b) l’istituzione di appropriate distanze di cortesia, tenendo conto dell’eventuale uso di apparati vocali o di barriere;

c) soluzioni tali da prevenire, durante colloqui, l’indebita conoscenza da parte di terzi di informazioni idonee a rivelare lo stato di salute;

d) cautele volte ad evitare che le prestazioni sanitarie, ivi compresa l’eventuale documentazione di anamnesi, avvenga in situazioni di promiscuità derivanti dalle modalità o dai locali prescelti;

e) il rispetto della dignità dell’interessato in occasione della prestazione medica e in ogni operazione di trattamento dei dati;

f) la previsione di opportuni accorgimenti volti ad assicurare che, ove necessario, possa essere data correttamente notizia o conferma anche telefonica, ai soli terzi legittimati, di una prestazione di pronto soccorso;

g) la formale previsione, in conformità agli ordinamenti interni delle strutture ospedaliere e territoriali, di adeguate modalità per informare i terzi legittimati in occasione di visite sulla dislocazione degli interessati nell’ambito dei reparti, informandone previamente gli interessati e rispettando eventuali loro contrarie manifestazioni legittime di volontà;

h) la messa in atto di procedure, anche di formazione del personale, dirette a prevenire nei confronti di estranei un’esplicita correlazione tra l’interessato e reparti o strutture, indicativa dell’esistenza di un particolare stato di salute;

i) la sottoposizione degli incaricati che non sono tenuti per legge al segreto professionale a regole di condotta analoghe al segreto professionale.

Art. 84

(Comunicazione di dati all’interessato)

1. 1) accertare l'handicap ed assicurare la funzionalità dei servizi terapeutici e riabilitativi, di aiuto personale e familiare, nonché interventi economici integrativi ed altre agevolazioni;

2. 2) curare l'integrazione sociale, l'educazione, l'istruzione e l’informazione alla famiglia del portatore di handicap, nonché il collocamento obbligatorio nei casi previsti dalla legge;

3. 3) realizzare comunità-alloggio e centri socio riabilitativi;

4. 4) curare la tenuta degli albi degli enti e delle associazioni ed organizzazioni di volontariato impegnati nel settore.

2. Ai trattamenti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 85, comma 4.

CAPO IV

PRESCRIZIONI MEDICHE

Art. 87

(Medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale)

1. Le ricette relative a prescrizioni di medicinali a carico, anche parziale, del Servizio sanitario nazionale sono redatte secondo il modello di cui al comma 2, conformato in modo da permettere di risalire all'identità dell'interessato solo in caso di necessità connesse al controllo della correttezza della prescrizione, ovvero a fini di verifiche amministrative o per scopi epidemiologici e di ricerca, nel rispetto delle norme deontologiche applicabili.

2. Il modello cartaceo per le ricette di medicinali relative a prescrizioni di medicinali a carico, anche parziale, del Servizio sanitario nazionale, di cui agli allegati 1, 3, 5 e 6 del decreto del Ministro della sanità 11 luglio 1988, n. 350, e al capitolo 2, paragrafo 2.2.2. del relativo disciplinare tecnico, è integrato da un tagliando predisposto su carta o con tecnica di tipo copiativo e unito ai bordi delle zone indicate nel comma 3.

1. Le disposizioni del presente capo non precludono l’applicazione di disposizioni normative che prevedono il rilascio di ricette che non identificano l’interessato o recanti particolari annotazioni, contenute anche nel decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94.

2. Nei casi in cui deve essere accertata l’identità dell’interessato ai sensi del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, le ricette sono conservate separatamente da ogni altro documento che non ne richiede l’utilizzo.

CAPO V

DATI GENETICI

Art. 90

(Trattamento dei dati genetici e donatori di midollo osseo)

1. Il trattamento dei dati genetici da chiunque effettuato è consentito nei soli casi previsti da apposita autorizzazione rilasciata dal Garante sentito il Ministro della salute, che acquisisce, a tal fine, il parere del Consiglio superiore di sanità.

2. L’autorizzazione di cui al comma 1 individua anche gli ulteriori elementi da includere nell’informativa ai sensi dell’articolo 13, con particolare riguardo alla specificazione delle finalità perseguite e dei risultati conseguibili anche in relazione alle notizie inattese che possono essere conosciute per effetto del trattamento dei dati e al diritto di opporsi al medesimo trattamento per motivi legittimi.

3. Il donatore di midollo osseo, ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 52, ha il diritto e il dovere di mantenere l’anonimato sia nei confronti del ricevente sia nei confronti di terzi.

CAPO VI

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 91

(Dati trattati mediante carte)

(Certificato di assistenza al parto)

1. Ai fini della dichiarazione di nascita il certificato di assistenza al parto è sempre sostituito da una semplice attestazione contenente i soli dati richiesti nei registri di nascita. Si osservano, altresì, le disposizioni dell’articolo 109.

2. Il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata avvalendosi della facoltà di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, possono essere rilasciati in copia

integrale a chi vi abbia interesse, in conformità alla legge, decorsi cento anni dalla formazione del documento.

3. Durante il periodo di cui al comma 2 la richiesta di accesso al certificato o alla cartella può essere accolta relativamente ai dati relativi alla madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, osservando le opportune cautele per evitare che quest’ultima sia identificabile.

(Banche di dati, registri e schedari in ambito sanitario)

1. Il trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute contenuti in banche di dati, schedari, archivi o registri tenuti in ambito sanitario, è effettuato nel rispetto dell’articolo 3 anche presso banche di dati, schedari, archivi o registri già istituiti alla data di entrata in vigore del presente codice e in riferimento ad accessi di terzi previsti dalla disciplina vigente alla medesima data, in particolare presso:

TITOLO VI

ISTRUZIONE

CAPO I

PROFILI GENERALI

Art. 95

(Dati sensibili e giudiziari)

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di istruzione e di formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario, con particolare riferimento a quelle svolte anche in forma integrata.

(Trattamento di dati relativi a studenti)

(Codici di deontologia e di buona condotta)

3. La diffusione dei dati di cui alle lettere m), n) ed o) del comma 2 è consentita in forma anonima e, comunque, tale da non consentire l'individuazione dell'interessato.

CAPO II

ANNUNCI DI LAVORO E DATI RIGUARDANTI PRESTATORI DI LAVORO

(Raccolta di dati e pertinenza)

1. Resta fermo quanto disposto dall’articolo 8 della legge 20 maggio 1970, n.300.

CAPO III

DIVIETO DI CONTROLLO A DISTANZA E TELELAVORO

(Controllo a distanza)

1. Resta fermo quanto disposto dall’articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n.300.

(Telelavoro e lavoro a domicilio)

(Conoscibilità di dati su mandato dell’interessato)

SISTEMI INFORMATIVI

(Affidabilità e puntualità nei pagamenti)

1. Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato nell’ambito di sistemi informativi di cui sono titolari soggetti privati, utilizzati a fini di concessione di crediti al consumo o comunque riguardanti l’affidabilità e la puntualità nei pagamenti da parte degli interessati, individuando anche specifiche modalità per garantire la comunicazione di dati personali esatti e aggiornati nel rispetto dei diritti dell’interessato.

(Informazioni commerciali)

1. Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale, prevedendo anche, in correlazione con quanto previsto dall' articolo 13, comma 5, modalità semplificate per l'informativa all'interessato e idonei meccanismi per garantire la qualità e l'esattezza dei dati raccolti e comunicati.

(Dati relativi al comportamento debitorio)

1. Con il codice di deontologia e di buona condotta di cui all’articolo 118 sono altresì individuati termini armonizzati di conservazione dei dati personali contenuti, in particolare, in banche di dati, registri ed elenchi tenuti da soggetti pubblici e privati, riferiti al comportamento debitorio dell’interessato nei casi diversi da quelli disciplinati nel codice di cui all’articolo 117, tenendo conto della specificità dei trattamenti nei diversi ambiti.

Art. 120

(Sinistri)

(Chiamate di disturbo e di emergenza)

1. L’abbonato che riceve chiamate di disturbo può richiedere che il fornitore della rete pubblica di comunicazioni o del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico renda temporaneamente inefficace la soppressione della presentazione dell’identificazione della linea chiamante e conservi i dati relativi alla provenienza della chiamata ricevuta. L’inefficacia della soppressione può essere disposta per i soli orari durante i quali si verificano le chiamate di disturbo e per un periodo non superiore a quindici giorni.

2. La richiesta formulata per iscritto dall’abbonato specifica le modalità di ricezione delle chiamate di disturbo e nel caso in cui sia preceduta da una richiesta telefonica è inoltrata entro quarantotto ore.

3. I dati conservati ai sensi del comma 1 possono essere comunicati all’abbonato che dichiari di utilizzarli per esclusive finalità di tutela rispetto a chiamate di disturbo. Per i servizi di cui al comma 1 il fornitore assicura procedure trasparenti nei confronti degli abbonati e può richiedere un contributo spese non superiore ai costi effettivamente sopportati.

4. Il fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico predispone procedure trasparenti per garantire, linea per linea, l’inefficacia della soppressione dell’identificazione della linea chiamante, nonché, ove necessario, il trattamento dei dati relativi all’ubicazione, nonostante il rifiuto o il mancato consenso temporanei dell’abbonato o dell’utente, da parte dei servizi abilitati in base alla legge a ricevere chiamate d’emergenza. I servizi sono individuati con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentiti il Garante e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

(Trasferimento automatico della chiamata)

(Comunicazioni indesiderate)

(Informazioni ad abbonati e utenti)

1. Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato con strumenti elettronici di rilevamento di immagini, prevedendo specifiche modalità di trattamento e forme semplificate di informativa all’interessato per garantire la liceità e la correttezza anche in riferimento a quanto previsto dall’articolo 11.

TITOLO XI

LIBERE PROFESSIONI E INVESTIGAZIONE PRIVATA

CAPO I

PROFILI GENERALI

(Codice di deontologia e di buona condotta)

1. Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, in particolare da liberi professionisti o da soggetti che esercitano un’attività di investigazione privata autorizzata in conformità alla legge.

TITOLO XII

GIORNALISMO ED ESPRESSIONE LETTERARIA ED ARTISTICA

CAPO I

PROFILI GENERALI

(Finalità giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero)

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano al trattamento:

a) effettuato nell’esercizio della professione di giornalista e per l’esclusivo perseguimento delle relative finalità;

b) effettuato dai soggetti iscritti nell’elenco dei pubblicisti o nel registro dei praticanti di cui agli articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69;

c) temporaneo finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche nell’espressione artistica.

Art. 137

(Disposizioni applicabili)

CODICE DI DEONTOLOGIA

Art. 139

CAPO I

PROFILI GENERALI

(Codice di deontologia e di buona condotta)

1. Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, prevedendo anche, per i casi in cui il trattamento non presuppone il consenso dell’interessato, forme semplificate per manifestare e rendere meglio conoscibile l’eventuale dichiarazione di non voler ricevere determinate comunicazioni.

PARTE III

TUTELA DELL’INTERESSATO E SANZIONI

TITOLO I

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

CAPO I

TUTELA DINANZI AL GARANTE

SEZIONE I

PRINCIPI GENERALI

(Forme di tutela)

1. L’interessato può rivolgersi al Garante:

a) mediante reclamo circostanziato nei modi previsti dall’articolo 142, per rappre-sentare una violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento di dati personali;

b) mediante segnalazione, se non è possibile presentare un reclamo circostanziato ai sensi della lettera a), al fine di sollecitare un controllo da parte del Garante sulla disciplina medesima;

c) mediante ricorso, se intende far valere gli specifici diritti di cui all’articolo 7 se-condo le modalità e per conseguire gli effetti previsti nella sezione III del presente capo.

SEZIONE II

TUTELA AMMINISTRATIVA

(Proposizione dei reclami)

1. Il reclamo contiene un’indicazione per quanto possibile dettagliata dei fatti e delle cir-costanze su cui si fonda, delle disposizioni che si presumono violate e delle misure richie-ste, nonché gli estremi identificativi del titolare, del responsabile, ove conosciuto, e dell’istante.

2. Il reclamo è sottoscritto dagli interessati, o da associazioni che li rappresentano anche ai sensi dell’articolo 9, comma 2, ed è presentato al Garante senza particolari formalità. Il reclamo reca in allegato la documentazione utile ai fini della sua valutazione e l'eventuale procura, e indica un recapito per l’invio di comunicazioni anche tramite posta elettroni-ca, telefax o telefono.

3. Il Garante può predisporre un modello per il reclamo da pubblicare nel Bollettino e di cui favorisce la disponibilità con strumenti elettronici.

(Procedimento per i reclami)

1. Esaurita l’istruttoria preliminare, se il reclamo non è manifestamente infondato e sus-sistono i presupposti per adottare un provvedimento, il Garante, anche prima della defi-nizione del procedimento:

a) prima di prescrivere le misure di cui alla lettera b), ovvero il divieto o il blocco ai sensi della lettera c), può invitare il titolare, anche in contraddittorio con l’interessato, ad effettuare il blocco spontaneamente;

b) prescrive al titolare le misure opportune o necessarie per rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti;

c) dispone il blocco o vieta, in tutto o in parte, il trattamento che risulta illecito o non corretto anche per effetto della mancata adozione delle misure necessarie di cui alla lettera b), oppure quando, in considerazione della natura dei dati o, co-munque, delle modalità del trattamento o degli effetti che esso può determinare, vi è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più in-teressati;

d) può vietare in tutto o in parte il trattamento di dati relativi a singoli soggetti o a categorie di soggetti che si pone in contrasto con rilevanti interessi della colletti-vità.

2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Re-pubblica italiana se i relativi destinatari non sono facilmente identificabili per il numero o per la complessità degli accertamenti.

(Segnalazioni)

1. I provvedimenti di cui all’articolo 143 possono essere adottati anche a seguito delle segnalazioni di cui all’articolo 141, comma 1, lettera b), se è avviata un’istruttoria preli-minare e anche prima della definizione del procedimento.

SEZIONE III

TUTELA ALTERNATIVA A QUELLA GIURISDIZIONALE

(Ricorsi)

1. I diritti di cui all'articolo 7 possono essere fatti valere dinanzi all’autorità giudiziaria o con ricorso al Garante.

2. Il ricorso al Garante non può essere proposto se, per il medesimo oggetto e tra le stes-se parti, è stata già adita l'autorità giudiziaria.

3. La presentazione del ricorso al Garante rende improponibile un'ulteriore domanda di-nanzi all'autorità giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo oggetto.

(Interpello preventivo)

1. Salvi i casi in cui il decorso del termine esporrebbe taluno a pregiudizio imminente ed irreparabile, il ricorso al Garante può essere proposto solo dopo che è stata avanzata ri-chiesta sul medesimo oggetto al titolare o al responsabile ai sensi dell’articolo 8, comma 1, e sono decorsi i termini previsti dal presente articolo, ovvero è stato opposto alla ri-chiesta un diniego anche parziale.

2. Il riscontro alla richiesta da parte del titolare o del responsabile è fornito entro quindi-ci giorni dal suo ricevimento.

3. Entro il termine di cui al comma 2, se le operazioni necessarie per un integrale riscon-tro alla richiesta sono di particolare complessità, ovvero ricorre altro giustificato motivo,

il titolare o il responsabile ne danno comunicazione all’interessato. In tal caso, il termine per l’integrale riscontro è di trenta giorni dal ricevimento della richiesta medesima.

(Presentazione del ricorso)

1. Il ricorso è proposto nei confronti del titolare e indica:

a) gli estremi identificativi del ricorrente, dell'eventuale procuratore speciale, del ti-tolare e, ove conosciuto, del responsabile eventualmente designato per il riscon-tro all’interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all’articolo 7;

b) la data della richiesta presentata al titolare o al responsabile ai sensi dell’articolo 8, comma 1, oppure del pregiudizio imminente ed irreparabile che permette di prescindere dalla richiesta medesima;

c) gli elementi posti a fondamento della domanda;

d) il provvedimento richiesto al Garante;

e) il domicilio eletto ai fini del procedimento.

3. Al ricorso è unita, altresì, la documentazione utile ai fini della sua valutazione e l'indi-cazione di un recapito per l’invio di comunicazioni al ricorrente o al procuratore speciale mediante posta elettronica, telefax o telefono.

4. Il ricorso è rivolto al Garante e la relativa sottoscrizione è autenticata. L'autenticazione non è richiesta se la sottoscrizione è apposta presso l'Ufficio del Garante o da un procuratore speciale iscritto all'albo degli avvocati al quale la procura è conferita ai sensi dell'articolo 83 del codice di procedura civile, ovvero con firma digitale in conformità alla normativa vigente.

5. Il ricorso è validamente proposto solo se è trasmesso con plico raccomandato, oppure per via telematica osservando le modalità relative alla sottoscrizione con firma digitale e

alla conferma del ricevimento prescritte ai sensi dell’articolo 38, comma 2, ovvero pre-sentato direttamente presso l’Ufficio del Garante.

(Inammissibilità del ricorso)

1. Il ricorso è inammissibile:

a) se proviene da un soggetto non legittimato;

b) in caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 145 e 146;

c) se difetta di taluno degli elementi indicati nell'articolo 147, commi 1 e 2, salvo che sia regolarizzato dal ricorrente o dal procuratore speciale anche su invito dell'Uf-ficio del Garante ai sensi del comma 2, entro sette giorni dalla data della sua pre-sentazione o della ricezione dell'invito. In tale caso, il ricorso si considera presen-tato al momento in cui il ricorso regolarizzato perviene all’Ufficio.

2. Il Garante determina i casi in cui è possibile la regolarizzazione del ricorso.

(Procedimento relativo al ricorso)

1. Fuori dei casi in cui è dichiarato inammissibile o manifestamente infondato, il ricorso è comunicato al titolare entro tre giorni a cura dell'Ufficio del Garante, con invito ad e-sercitare entro dieci giorni dal suo ricevimento la facoltà di comunicare al ricorrente e all’Ufficio la propria eventuale adesione spontanea. L’invito è comunicato al titolare per il tramite del responsabile eventualmente designato per il riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all’articolo 7, ove indicato nel ricorso.

2. In caso di adesione spontanea è dichiarato non luogo a provvedere. Se il ricorrente lo richiede, è determinato in misura forfettaria l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso, posti a carico della controparte o compensati per giusti motivi anche parzial-mente.

TUTELA GIURISDIZIONALE

Art. 152

10. Terminata l'istruttoria, il giudice invita le parti a precisare le conclusioni ed a proce-dere, nella stessa udienza, alla discussione orale della causa, pronunciando subito dopo la sentenza mediante lettura del dispositivo. Le motivazioni della sentenza sono deposi-tate in cancelleria entro i successivi trenta giorni. Il giudice può anche redigere e leggere,

unitamente al dispositivo, la motivazione della sentenza, che è subito dopo depositata in cancelleria.

11. Se necessario, il giudice può concedere alle parti un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive e rinviare la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine per la discussione e la pronuncia della sentenza.

12. Con la sentenza il giudice, anche in deroga al divieto di cui all'articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), quando è necessario anche in relazione all’eventuale at-to del soggetto pubblico titolare o responsabile, accoglie o rigetta la domanda, in tutto o in parte, prescrive le misure necessarie, dispone sul risarcimento del danno, ove richie-sto, e pone a carico della parte soccombente le spese del procedimento.

13. La sentenza non è appellabile, ma è ammesso il ricorso per cassazione.

14. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei casi previsti dall’articolo 10, comma 5, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.

TITOLO II

L’AUTORITA’

CAPO I

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

(Il Garante)

1. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

2. Il Garante è organo collegiale costituito da quattro componenti, eletti due dalla Came-ra dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato. I componenti sono scelti tra persone che assicurano indipendenza e che sono esperti di riconosciuta compe-tenza delle materie del diritto o dell’informatica, garantendo la presenza di entrambe le qualificazioni.

3. I componenti eleggono nel loro ambito un presidente, il cui voto prevale in caso di pa-rità. Eleggono altresì un vice presidente, che assume le funzioni del presidente in caso di sua assenza o impedimento.

4. Il presidente e i componenti durano in carica quattro anni e non possono essere con-fermati per più di una volta; per tutta la durata dell’incarico il presidente e i componenti non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulen-za, né essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire cariche elettive.

5. All’atto dell’accettazione della nomina il presidente e i componenti sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e suc-cessive modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito.

6. Al presidente compete una indennità di funzione non eccedente, nel massimo, la retri-buzione spettante al primo presidente della Corte di cassazione. Ai componenti compete un’indennità non eccedente nel massimo, i due terzi di quella spettante al presidente. Le predette indennità di funzione sono determinate dall’articolo 6 del decreto del Presiden-te della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501, in misura tale da poter essere corrisposte a ca-rico degli ordinari stanziamenti.

7. Alle dipendenze del Garante è posto l’Ufficio di cui all’articolo 156.

(Compiti)

1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni, il Garante, anche avvalendosi dell’Ufficio e in conformità al presente codice, ha il compito di:

a) controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto della disciplina applicabile e in conformità alla notificazione, anche in caso di loro cessazione;

b) esaminare i reclami e le segnalazioni e provvedere sui ricorsi presentati dagli in-teressati o dalle associazioni che li rappresentano;

c) prescrivere anche d’ufficio ai titolari del trattamento le misure necessarie o op-portune al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti, ai sensi dell’articolo 143;

d) vietare anche d’ufficio, in tutto o in parte, il trattamento illecito o non corretto dei dati o disporne il blocco ai sensi dell’articolo 143, e di adottare gli altri provvedi-menti previsti dalla disciplina applicabile al trattamento dei dati personali;

e) promuovere la sottoscrizione di codici ai sensi dell’articolo 12 e dell’articolo 139;

f) segnalare al Parlamento e al Governo l’opportunità di interventi normativi richie-sti dalla necessità di tutelare i diritti di cui all’articolo 2 anche a seguito dell’evoluzione del settore;

g) esprimere pareri nei casi previsti;

h) curare la conoscenza tra il pubblico della disciplina rilevante in materia di trat-tamento dei dati personali e delle relative finalità, nonché delle misure di sicurez-za dei dati;

i) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d’ufficio, dei quali viene a conoscenza nell’esercizio o a causa delle funzioni;

l) tenere il registro dei trattamenti formato sulla base delle notificazioni di cui all’articolo 37;

m) predisporre annualmente una relazione sull’attività svolta e sullo stato di attua-zione del presente codice, che è trasmessa al Parlamento e al Governo entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferisce.

2. Il Garante svolge altresì, ai sensi del comma 1, la funzione di controllo o assistenza in materia di trattamento dei dati personali prevista da leggi di ratifica di accordi o conven-zioni internazionali o da regolamenti comunitari e, in particolare:

a) dalla legge 30 settembre 1993, n. 388, e successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione dei protocolli e degli accordi di adesione all’accordo di Schengen e alla relativa convenzione di applicazione;

b) dalla legge 23 marzo 1998, n. 93, e successive modificazioni, di ratifica ed esecu-zione della convenzione istitutiva dell’Ufficio europeo di polizia (Europol);

c) dal regolamento (Ce) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, e dalla legge 30 luglio 1998, n. 291, e successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione della con-venzione sull’uso dell’informatica nel settore doganale;

d) dal regolamento (Ce) n. 2725/2000 del Consiglio, dell’ 11 dicembre 2000, che i-stituisce l’"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali e per l’efficace appli-cazione della convenzione di Dublino;

e) nel capitolo IV della convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n. 98, quale autorità designata ai fini della cooperazione tra Stati ai sensi dell’articolo 13 della conven-zione medesima.

3. Il Garante coopera con altre autorità amministrative indipendenti nello svolgimento dei rispettivi compiti. A tale fine, il Garante può anche invitare rappresentanti di un’altra autorità a partecipare alle proprie riunioni, o essere invitato alle riunioni di altra autori-tà, prendendo parte alla discussione di argomenti di comune interesse; può richiedere, altresì, la collaborazione di personale specializzato addetto ad altra autorità.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun ministro consultano il Garante all’atto della predisposizione delle norme regolamentari e degli atti amministrativi su-scettibili di incidere sulle materie disciplinate dal presente codice.

5. Fatti salvi i termini più brevi previsti per legge, il parere del Garante è reso nei casi previsti nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso il termine, l’amministrazione può procedere indipendentemente dall’acquisizione del pare-re. Quando, per esigenze istruttorie, non può essere rispettato il termine di cui al presen-te comma, tale termine può essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere re-so definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.

6. Copia dei provvedimenti emessi dall’autorità giudiziaria in relazione a quanto previsto dal presente codice o in materia di criminalità informatica è trasmessa, a cura della can-celleria, al Garante.

CAPO II

L’UFFICIO DEL GARANTE

(Principi applicabili)

2. Ai soggetti presso i quali sono eseguiti gli accertamenti è consegnata copia dell'auto-rizzazione del presidente del tribunale, ove rilasciata. I medesimi soggetti sono tenuti a farli eseguire e a prestare la collaborazione a tal fine necessaria. In caso di rifiuto gli ac-certamenti sono comunque eseguiti e le spese in tal caso occorrenti sono poste a carico

del titolare con il provvedimento che definisce il procedimento, che per questa parte co-stituisce titolo esecutivo ai sensi degli articoli 474 e 475 del codice di procedura civile.

3. Gli accertamenti, se effettuati presso il titolare o il responsabile, sono eseguiti dandone informazione a quest’ultimo o, se questo è assente o non è designato, agli incaricati. Agli accertamenti possono assistere persone indicate dal titolare o dal responsabile.

4. Se non è disposto diversamente nel decreto di autorizzazione del presidente del tribu-nale, l'accertamento non può essere iniziato prima delle ore sette e dopo le ore venti, e può essere eseguito anche con preavviso quando ciò può facilitarne l'esecuzione.

5. Le informative, le richieste e i provvedimenti di cui al presente articolo e agli articoli 157 e 158 possono essere trasmessi anche mediante posta elettronica e telefax.

6. Quando emergono indizi di reato si osserva la disposizione di cui all’articolo 220 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, ap-provate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

(Particolari accertamenti)

1. Per i trattamenti di dati personali indicati nei titoli I, II e III della Parte II gli accerta-menti sono effettuati per il tramite di un componente designato dal Garante.

2. Se il trattamento non risulta conforme alle disposizioni di legge o di regolamento, il Garante indica al titolare o al responsabile le necessarie modificazioni ed integrazioni e ne verifica l’attuazione. Se l’accertamento è stato richiesto dall’interessato, a quest’ultimo è fornito in ogni caso un riscontro circa il relativo esito, se ciò non pregiudica azioni od operazioni a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione di reati o ricorrono motivi di difesa o di sicurezza dello Stato.

3. Gli accertamenti non sono delegabili. Quando risulta necessario in ragione della speci-ficità della verifica, il componente designato può farsi assistere da personale specializza-to tenuto al segreto ai sensi dell’articolo 156, comma 8. Gli atti e i documenti acquisiti sono custoditi secondo modalità tali da assicurarne la segretezza e sono conoscibili dal presidente e dai componenti del Garante e, se necessario per lo svolgimento delle fun-zioni dell’organo, da un numero delimitato di addetti all’Ufficio individuati dal Garante sulla base di criteri definiti dal regolamento di cui all’articolo 156, comma 3, lettera a).

4. Per gli accertamenti relativi agli organismi di informazione e di sicurezza e ai dati co-perti da segreto di Stato il componente designato prende visione degli atti e dei docu-menti rilevanti e riferisce oralmente nelle riunioni del Garante.

5. Nell’effettuare gli accertamenti di cui al presente articolo nei riguardi di uffici giudizia-ri, il Garante adotta idonee modalità nel rispetto delle reciproche attribuzioni e della par-ticolare collocazione istituzionale dell’organo procedente. Gli accertamenti riferiti ad atti di indagine coperti dal segreto sono differiti, se vi è richiesta dell’organo procedente, al momento in cui cessa il segreto.

6. La validità, l’efficacia e l’utilizzabilità di atti, documenti e provvedimenti nel procedi-mento giudiziario basati sul trattamento di dati personali non conforme a disposizioni di legge o di regolamento restano disciplinate dalle pertinenti disposizioni processuali nella materia civile e penale.

TITOLO III

SANZIONI

CAPO I

VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE

(Omessa o inidonea informativa all’interessato)

1. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 13 è punita con la sanzione ammini-strativa del pagamento di una somma da tremila euro a diciottomila euro o, nei casi di dati sensibili o giudiziari o di trattamenti che presentano rischi specifici ai sensi dell’articolo 17 o, comunque, di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o più interes-sati, da cinquemila euro a trentamila euro. La somma può essere aumentata sino al triplo quando risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore.

(Altre fattispecie)

1. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dall’articolo 16, comma 1, lettera b), o di altre disposizioni in materia di disciplina del trattamento dei dati personali è pu-nita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinque mila euro a trentamila euro.

2 La violazione della disposizione di cui all’articolo 84, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquecento euro a tremila euro.

(Omessa o incompleta notificazione)

1. Chiunque, essendovi tenuto, non provvede tempestivamente alla notificazione ai sensi degli articoli 37 e 38, ovvero indica in essa notizie incomplete, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila euro e con la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell’ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, in uno o più giornali indicati nel provvedimento che la applica.

(Omessa informazione o esibizione al Garante)

1. Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi degli articoli 15o, comma 2, e 157 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quattromila euro a lire ventiquattro mila euro.

(Pubblicazione del provvedimento del Garante)

1. Nei casi di cui agli articoli 161, 162 e 164 può essere applicata la sanzione amministra-tiva accessoria della pubblicazione dell’ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, in uno o più giornali indicati nel provvedimento che la applica.

(Procedimento di applicazione)

1. L’organo competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni di cui al presente capo e all’articolo 179, comma 3, è il Garante. Si osservano, in quanto applicabili, le di-sposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. I proventi, nella misura del cinquanta per cento del totale annuo, sono riassegnati al fondo di cui al-l'articolo 156, comma 10, e sono utilizzati unicamente per l'esercizio dei compiti di cui a-gli articoli 154, comma 1, lettera h), e 158.

CAPO II

ILLECITI PENALI

(Trattamento illecito di dati)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per al-tri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in vio-lazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell’articolo 129, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per al-tri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in vio-lazione di quanto disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da uno a tre anni.

(Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante)

1. Chiunque, nella notificazione di cui all’articolo 37 o in comunicazioni, atti, documenti o dichiarazioni resi o esibiti in un procedimento dinanzi al Garante o nel corso di accer-tamenti, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

(Misure di sicurezza)

1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure minime previste dall’articolo 33 è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da diecimila euro a cinquan-tamila euro.

2. All’autore del reato, all’atto dell’accertamento o, nei casi complessi, anche con succes-sivo atto del Garante, è impartita una prescrizione fissando un termine per la regolariz-zazione non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario, prorogabile in caso di particolare complessità o per l’oggettiva difficoltà dell’adempimento e comunque non superiore a sei mesi. Nei sessanta giorni successivi allo scadere del termine, se risulta l’adempimento alla prescrizione, l'autore del reato è ammesso dal Garante a pagare una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione. L'a-dempimento e il pagamento estinguono il reato. L’organo che impartisce la prescrizione e il pubblico ministero provvedono nei modi di cui agli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e successive modificazioni, in quanto applicabili.

(Inosservanza di provvedimenti del Garante)

1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante ai sensi degli articoli 26, comma 2, 90, 150, commi 1 e 2, e 143, comma 1, lettera c), è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

(Altre fattispecie)

1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 113, comma 1, e 114 è punita con le sanzioni di cui all’articolo 38 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

(Pene accessorie)

1. La condanna per uno dei delitti previsti dal presente codice importa la pubblicazione della sentenza.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI MODIFICATIVE, ABROGATIVE, TRANSITORIE E FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI DI MODIFICA

(Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen)

1. La legge 30 settembre 1993, n. 388, e successive modificazioni, di ratifica ed esecuzio-ne dei protocolli e degli accordi di adesione all’accordo di Schengen e alla relativa con-venzione di applicazione, è così modificata:

a) il comma 2 dell’articolo 9 è sostituito dal seguente:

(Notifiche di atti e vendite giudiziarie)

1. All’articolo 137 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma, sono inseriti i seguenti:

"Se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, tranne che nel caso previsto dal secondo comma dell’articolo 143, l’ufficiale giu-diziario consegna o deposita la copia dell’atto da notificare in busta che provve-de a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dan-done atto nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenu-to dell’atto.

Le disposizioni di cui al terzo comma si applicano anche alle comunicazioni ef-fettuate con biglietto di cancelleria ai sensi degli articoli 133 e 136.".

(Forze di polizia)

1. Il trattamento effettuato per il conferimento delle notizie ed informazioni acquisite nel corso di attività amministrative ai sensi dell’articolo 21, comma 1, della legge 26 marzo 2001, n. 128, e per le connessioni di cui al comma 3 del medesimo articolo è oggetto di comunicazione al Garante ai sensi dell’articolo 39, commi 2 e 3.

2. I dati personali trattati dalle forze di polizia, dagli organi di pubblica sicurezza e dagli altri soggetti di cui all’articolo 53, comma 1, senza l’ausilio di strumenti elettronici ante-riormente alla data di entrata in vigore del presente codice, in sede di applicazione del presente codice possono essere ulteriormente trattati se ne è verificata l’esattezza, com-pletezza ed aggiornamento ai sensi dell’articolo 11.

3. L’articolo 10 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 10 (Controlli)

1. Il controllo sul Centro elaborazione dati è esercitato dal Garante per la protezione dei dati personali, nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti.

2. I dati e le informazioni conservati negli archivi del Centro possono essere utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi soltanto attraverso l'acquisizione delle fonti originarie indicate nel primo comma dell'articolo 7, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 240 del codice di procedura penale. Quando nel corso di un procedimento giurisdizionale o amministrativo viene rilevata l'erroneità o l'incompletezza dei dati e delle informazioni, o l'illegittimità del loro trattamento, l'autorità precedente ne dà no-tizia al Garante per la protezione dei dati personali.

3. La persona alla quale si riferiscono i dati può chiedere all'ufficio di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 5 la conferma dell'esistenza di dati personali che lo ri-guardano, la loro comunicazione in forma intellegibile e, se i dati risultano trattati in violazione di vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la loro cancellazione o tra-sformazione in forma anonima.

4. Esperiti i necessari accertamenti, l'ufficio comunica al richiedente, non oltre trenta giorni dalla richiesta, le determinazioni adottate. L'ufficio può omettere di provvedere sulla richiesta se ciò può pregiudicare azioni od operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità, dandone informa-zione al Garante per la protezione dei dati personali.

5. Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, trat-tati anche in forma non automatizzata in violazione di disposizioni di legge o di rego-lamento, può chiedere al tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento di compiere gli accertamenti necessari e di ordinare la rettifica, l'integrazione, la cancel-lazione o la trasformazione in forma anonima dei dati medesimi.".

(Soggetti pubblici)

1. Nell’articolo 24, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo le parole: "median-te strumenti informatici" sono inserite le seguenti: ", fuori dei casi di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono, ".

2. Nell’articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di ordina-mento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. I criteri di organizzazione di cui al presente articolo sono attuati nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali.".

3. L’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "1. E’ istituito il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione, che opera presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per l’attuazione delle politiche del Ministro per l’innovazione e le tecnologie, con autonomia tecnica, funzionale, amministrativa, contabile e finan-ziaria e con indipendenza di giudizio.".

4. Al Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione continuano ad applicarsi l’articolo 6 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonché le vigenti modalità di finanziamento nell’ambito dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

5. L’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 1993, e successive modifica-zioni, è sostituito dal seguente: "1. Il Centro nazionale propone al Presidente del Con-siglio dei ministri l’adozione di regolamenti concernenti la sua organizzazione, il suo

funzionamento, l’amministrazione del personale, l’ordinamento delle carriere, nonché la gestione delle spese nei limiti previsti dal presente decreto.".

6. La denominazione: "Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione" con-tenuta nella vigente normativa è sostituita dalla seguente: "Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione".

(Disciplina anagrafica, dello stato civile e delle liste elettorali)

1. Il comune può utilizzare gli elenchi di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, per esclusivo uso di pubblica utili-tà anche in caso di applicazione della disciplina in materia di comunicazione istituzio-nale.

2. Il comma 7 dell’articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modifica-zioni, è sostituito dal seguente: "7. L’accesso alle informazioni non è consentito nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata ai sensi dell’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 no-vembre 2000, n. 396.".

3. Il rilascio degli estratti degli atti dello stato civile di cui all’articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 è consentito solo ai soggetti cui l’atto si riferisce, oppure su motivata istanza comprovante l’interesse personale e concreto del richiedente a fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante, ov-vero decorsi settanta anni dalla formazione dell’atto.

4. Nel primo comma dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 mar-zo 1967, n. 223, sono soppresse le lettere d) ed e).

5. Nell’articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, il quinto comma è sostituto dal seguente: "Le liste elettorali possono essere rilasciate in copia per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e pas-sivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso.".

(Disposizioni in materia sanitaria)

1. Nell’articolo 27, terzo e quinto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in mate-ria di libretto sanitario personale, dopo le parole: "il Consiglio sanitario nazionale" e prima della virgola sono inserite le seguenti: "e il Garante per la protezione dei dati per-sonali".

2. All’articolo 5 della legge 5 giugno 1990, n. 135, in materia di AIDS e infezione da HIV, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. L’operatore sanitario e ogni altro sog-getto che viene a conoscenza di un caso di AIDS, ovvero di un caso di infezione da HIV, anche non accompagnato da stato morboso, è tenuto a prestare la ne-cessaria assistenza e ad adottare ogni misura o accorgimento occorrente per la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali dell’interessato, nonché della relati-va dignità.";

b) nel comma 2, le parole: "decreto del Ministro della sanità" sono sostituite dalle seguenti: "decreto del Ministro della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali".

3. Nell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, e successive modificazioni, in materia di medicinali per uso umano, è inserito, in fine, il seguente pe-riodo: "Decorso tale periodo il farmacista distrugge le ricette con modalità atte ad e-scludere l’accesso di terzi ai dati in esse contenuti. ".

4. All’articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro della sanità in data 11 febbraio 1997, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 72 del 27 marzo 1997, in materia di importazione di medicinali registrati all’estero, sono soppresse le lettere f) ed h).

5. Nel comma 1, primo periodo, dell’articolo 5-bis del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, le parole da: "riguarda anche" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "è acquisito unitamente al consenso relativo al trattamento dei dati personali".

(Altre modifiche)

1. Nell’articolo 6 della legge 2 aprile 1958, n. 339, sono soppresse le parole: "; mantenere la necessaria riservatezza per tutto quanto si riferisce alla vita familiare" e: "garantire al lavoratore il rispetto della sua personalità e della sua libertà morale;".

(Misure di sicurezza)

1. Le misure minime di sicurezza di cui agli articoli da 33 a 35 e all’allegato B) che non erano previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, sono adottate entro il 30 giugno 2004.

2. Il titolare che alla data di entrata in vigore del presente codice dispone di strumenti e-lettronici che, per obiettive ragioni tecniche, non consentono in tutto o in parte l’immediata applicazione delle misure minime di cui all’articolo 34 e delle corrispondenti modalità tecniche di cui all’allegato B), descrive le medesime ragioni in un documento a data certa da conservare presso la propria struttura.

CAPO III

ABROGAZIONI

Art. 183

(Norme abrogate)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogati:

2. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogati gli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono o restano, altresì, abrogati:

4. Dalla data in cui divengono efficaci le disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta di cui all’articolo 118, i termini di conservazione dei dati personali individuati ai sensi dell’articolo 119, eventualmente previsti da norme di legge o di regolamento, si os-servano nella misura indicata dal medesimo codice.

CAPO IV

NORME FINALI

Art. 184

(Attuazione di direttive europee)

1. Le disposizioni del presente codice danno attuazione alla direttiva 96/45/CE del Par-lamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, e alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002.

2. Quando leggi, regolamenti e altre disposizioni fanno riferimento a disposizioni com-prese nella legge 31 dicembre 1996, n. 675, e in altre disposizioni abrogate dal presente codice, il riferimento si intende effettuato alle corrispondenti disposizioni del presente codice secondo la tavola di corrispondenza riportata in allegato.

3. Restano ferme le disposizioni di legge e di regolamento che stabiliscono divieti o limiti più restrittivi in materia di trattamento di taluni dati personali.

Art. 185

Dato a , addì

∗ In conformità all’articolo 184, comma 2, i riferimenti a disposizioni della legge n. 675/1996 o ad altre disposizioni abrogate devono intendersi riferiti alle corrispondenti nuove disposizioni in vigore, secondo la tavola di corrispondenza.

(Provvedimento del Garante n. 8/P/21 del 14 marzo 2001, in G.U. 5 aprile 2001, n. 80)

∗ In conformità all’articolo 184, comma 2, i riferimenti a disposizioni della legge n. 675/1996 o ad altre disposizioni abrogate devono intendersi riferiti alle corrispondenti nuove disposizioni in vigore, secondo la tavola di corrispondenza.

7) La sottoscrizione del presente codice è effettuata ispirandosi, oltre agli artt. 21 e 33 della Costituzione della Repubblica italiana, alle pertinenti fonti e documenti internazionali in materia di ricerca storica e di archivi e in particolare:

2. Gli archivi che acquisiscono fonti orali richiedono all’autore dell’intervista una dichiarazione scritta dell’avvenuta comunicazione degli scopi perseguiti nell’intervista stessa e del relativo consenso manifestato dagli intervistati.

∗ In conformità all’articolo 184, comma 2, i riferimenti a disposizioni della legge n. 675/1996 o ad altre disposizioni abrogate devono intendersi riferiti alle corrispondenti nuove disposizioni in vigore, secondo la tavola di corrispondenza.

Sistema di autorizzazione

Documento programmatico sulla sicurezza

1. personali più rilevanti in rapporto alle relative attività, delle responsabilità che ne derivano e delle modalità per aggiornarsi sulle misure minime adottate dal titolare. La formazione è programmata già al momento dell’ingresso in servizio, nonché in occasione di cambiamenti di mansioni, o di introduzione di nuovi significativi strumenti, rilevanti rispetto al trattamento di dati personali;

2. 19.7. la descrizione dei criteri da adottare per garantire l’adozione delle misure minime di sicurezza in caso di trattamenti di dati personali affidati, in conformità al codice, all’esterno della struttura del titolare;

3. 19.8. per i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale di cui al punto 24, l’individuazione dei criteri da adottare per la cifratura o per la separazione di tali dati dagli altri dati personali dell’interessato.

Ulteriori misure in caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari

Misure di tutela e garanzia

Trattamenti senza l’ausilio di strumenti elettronici

controllo degli accessi o di incaricati della vigilanza, le persone che vi accedono sono preventivamente autorizzate.

ALLEGATO C)

TRATTAMENTI NON OCCASIONALI EFFETTUATI

IN AMBITO GIUDIZIARIO O PER FINI DI POLIZIA

(Artt. 46 e 53 del codice)

TAVOLA DI CORRISPONDENZA

DEI RIFERIMENTI PREVIGENTI

AL CODICE IN MATERIA

DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

ARTICOLATO DEL CODICE

RIFERIMENTO PREVIGENTE

Parte I

Disposizioni generali

Titolo I

Principi generali

Art. 1 (Diritto alla protezione dei dati personali)

---

Art. 2 (Finalità)

comma 1

cfr. art. 1, dir. 95/46/CE;

art. 1, comma 1, l. 31 dicembre 1996, n. 675

comma 2

---

Art. 3 (Principio di necessità del trattamento dei dati)

comma 1

---

Art. 4 (Definizioni)

comma 1, lett. a)

cfr. art. 2, dir. 95/46 CE;

art. 1, comma 2, lett. b), l. n. 675/1996

lett. b)

art. 1, comma 2, lett. c), l. n. 675/1996

lett. c)

art. 10, comma 5, d.lg. 30 luglio 1999, n. 281

lett. d)

cfr. art. 22, comma 1, l. n. 675/1996

lett. e)

cfr. art. 24, comma 1, l. n. 675/1996

lett. f)

art. 1, comma 2, lett. d), l. n. 675/1996

lett. g)

art. 1, comma 2, lett. e), l. n. 675/1996

lett. h)

cfr. art. 19 l. n. 675/1996

lett. i)

art. 1, comma 2, lett. f), l. n. 675/1996

lett. l)

art. 1, comma 2, lett. g), l. n. 675/1996

lett. m)

art. 1, comma 2, lett. h), l. n. 675/1996

lett. n)

art. 1, comma 2, lett. i), l. n. 675/1996

lett. o)

art. 1, comma 2, lett. l), l. n. 675/1996

lett. p)

art. 1, comma 2, lett. a), l. n. 675/1996

lett. q)

art. 1, comma 2, lett. m), l. n. 675/1996

comma 2, lett. a)

cfr. art. 2, par. 2, lett. d), direttiva del Parlamentoeuropeo e del Consiglio n. 2002/58/Ce

lett. b)

cfr. art. 2, lett. e), direttiva n. 2002/58/Ce

lett. c)

cfr. art. 2, par. 1, lett. a, direttiva del Parlamentoeuropeo e del Consiglio n. 2002/21/Ce

lett. d)

cfr. art. 2, par. 1, lett. d), direttiva n. 2002/21/CE

lett. e)

cfr. art. 2, par. 1, lett. c), direttiva n. 2002/21/CE

lett. f)

cfr. art. 2, par. 1, lett. k), direttiva n. 2002/21/CE

lett. g)

cfr. art. 2,par. 2, lett. a), direttiva n. 2002/58/CE

lett. h)

cfr. art. 2, par. 2,lett. b), direttiva n. 2002/58/CE

lett. i)

cfr. art. 2, par. 2, lett. c), direttiva n. 2002/58/CE

lett. l)

cfr. art. 2, par. 2, lett. g), direttiva n. 2002/58/CE

lett. m)

cfr. art. 2, par. 2, lett. h), direttiva n. 2002/58/CE

comma 3, lett. a)

art. 1, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 28 luglio 1999, n. 318

lett. b)

art. 1, lett. b, d.P.R. n. 318/1999

lett. c)

---

lett. d)

---

lett. e)

---

lett. f)

---

lett. g)

---

comma 4, lett. a)

art. 1, comma 2, lett. a), d.lg. n. 281/1999

lett. b)

art. 1, comma 2, lett. c), d.lg. n. 281/1999

lett. c)

art. 1, comma 2, lett. b), d.lg. n. 281/1999

Art. 5 (Oggetto ed ambito di applicazione)

comma 1

cfr. art. 4, dir. 95/46/CE;

artt. 2, comma 1, e 6, comma 1, l. n. 675/1996

comma 2

art. 2, commi 1 bis, e 1 ter, l. n. 675/1996

comma 3

cfr.art. 3, par. 2 (secondo periodo), dir. 95/46/CE;

art. 3, l. n. 675/1996

Art. 6 (Disciplina del trattamento)

---

Titolo II

Diritti dell’interessato

Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)

comma 1

cfr. art. 12, dir. 95/46;

art. 13, comma 1, lett. c), punto 1 (prima parte) l. n. 675/1996

comma 2

art. 13, comma 1, lett. b) e c), punto 1 (seconda parte) l. n. 675/1996

comma 3

art. 13, comma 1, lett. c), punt1 2, 3 e 4 l. n. 675/1996

comma 4

art. 13, comma 1, lett. d) ed e), l. n. 675/1996

Art. 8 (Esercizio dei diritti)

comma 1

cfr. art. 13, dir. 95/46;

art. 17, comma 1, d.P.R. n. 501/1998.

comma 2

art. 14, comma 1, lett. a), b), c), d), e) ed e- bis) l. n. 675/1996

comma 3

art. 14, comma 2, n. 675/1996

comma 4

---

Art. 9 (Modalità di esercizio)

comma 1

art. 17, comma 3, d.P.R. n. 501/1998

comma 2

art. 13, comma 4, l. n. 675/1996; art. 17, comma 4, d.P.R. n. 501/1998

comma 3

art. 13, comma 3 , l. n. 675/1996

comma 4

art. 17, comma 2, d.P.R. n. 501/1998

comma 5

art. 13, comma 1, c), punto 1 (secondo periodo), l. n. 675/1996

Art. 10 (Riscontro all’interessato)

comma 1

art. 17, comma 9, d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501.

comma 2

art. 17, comma 6, d.P.R. n. 501/1998

comma 3

art. 17, commi, 5 d.P.R. n. 501/1998

comma 4

---

comma 5

---

comma 6

---

comma 7

art. 13, comma 2, l. n. 675/1996; art. 17, comma 7, d.P.R. n. 501/1998

comma 8

art. 17, comma 7, d.P.R. n. 501/1998

comma 9

art. 17, comma 8, d.P.R. n. 501/1998

Titolo III

Regole generali per il trattamento dei dati

Capo I

Regole per tutti i trattamenti

Art. 11 (Modalità del trattamento e requisiti dei dati)

comma 1

cfr. art. 6, dir. 95/46/CE;

art. 9, comma 1, l. n. 675/1996

comma 2

---

Art. 12 (Codici di deontologia e di buona condotta)

comma 1

cfr. art. 27, dir. 95/46/CE;

art. 31, comma 1, lett. h), l. n. 675/1996;

comma 2

art. 20, comma 4, d. lg. 28 dicembre 2001, n. 467.

comma 3

art. 20, comma 3, d. lg. n. 467/2001

comma 4

---

Art. 13 (Informativa)

comma 1

cfr. Art. 10, dir. 95/46/CE ;

art. 10, comma 1, l. n. 675/1996

comma 2

art. 10, comma 2, l. n. 675/1996

comma 3

---

comma 4

art. 10, comma 3, l. n. 675/1996

comma 5

art. 10, comma 4, l. n. 675/1996

Art. 14 (Definizione di profili e della personalità dell’interessato)

Comma 1

cfr. Art. 15, dir. 95/46/CE ;

art. 17, comma 1, l. n. 675/1996

Comma 2

art. 17, comma 2, l. n. 675/1996

Art. 15 (Danni cagionati per effetto del trattamento)

comma 1

cfr. Art. 23, dir. 95/46/CE :

art. 18, l. n. 675/1996

comma 2

art. 29, comma 9, l. n. 675/1996

Art. 16 (Cessazione del trattamento)

comma 1

cfr. Art. 19, par. 2, dir. 95/46/CE

art. 16, comma 2, l. n. 675/1996

comma 2

art. 16, comma 3, l. n. 675/1996

Art. 17 (Trattamento che presenta rischi specifici)

comma 1

cfr. Art. 2o, dir. 95/46/CE :

art. 24-bis, comma 1, l. n. 675/1996

comma 2

art. 24-bis, comma 2, l. n. 675/1996

Capo II

Regole ulteriori per i soggetti pubblici

Art. 18 (Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici)

comma 1

---

comma 2

cfr. Art. 27, comma 1, l. n. 675/1996

comma 3

cfr. Art. 27, comma 1, l. n. 675/1996

comma 4

---

comma 5

---

Art. 19 (Principi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari)

comma 1

art. 7, par. 1, lett. E), dir. 95/46/CE ;

art. 27, comma 1, l. n. 675/1996

comma 2

art. 27, comma 2, l. n. 675/1996

comma 3

art. 27, comma 3, l. n. 675/1996

Art. 20 (Principi applicabili al trattamento di dati sensibili)

comma 1

cfr. art. 8, dir. 95/46/CE;

art. 22, comma 3, primo periodo, l. n. 675/1996

comma 2

art.22, comma 3-bis, l. n. 675/1996; art. 5, comma 5, d. lg. N. 135/1999

comma 3

art. 22, comma 3, secondo periodo, l. n. 675/1996

comma 4

art. 22, comma 3-bis, l. n.675/1996

Art. 21 (Principi applicabili al trattamento di dati giudiziari)

comma 1

cfr. Art. 8, par. 5, dir. 95/46/CE ;

art. 24, comma 1, l. n. 675/1996;

comma 2

art. 5, comma 5-bis, d. lg. 11 maggio 1999, n. 135

Art. 22 (Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari)

comma 1

---

comma 2

art. 2, comma 2, d. lg. N. 135/1999

comma 3

art. 3, comma 1, d. lg. N. 135/1999

comma 4

art. 3, comma 2, d. lg. N. 135/1999

comma 5

art. 3, comma 3, d. lg. N. 135/1999

comma 6

art. 3, comma 4, d. lg. N. 135/1999

comma 7

art. 3, comma 5, d. lg. N. 135/1999

comma 8

art. 23, comma 4, l. n. 675/1996

comma 9

art. 4, comma 1, d. lg. N. 135/1999

comma 10

art. 4, comma 2, d. lg. N. 135/1999; art. 3, comma 6, d. lg. N. 135/1999

comma 11

art. 4, comma 3, d. lg. N. 135/1999

comma 12

art. 1, comma 2, lett. c), d. lg. N. 135/1999

Capo III

Regole ulteriori per i privati ed enti pubblici economici

Art. 23 (Consenso)

comma 1

cfr.art. 7, par. 1, lett. A), dir. 95/46/CE ;

art. 11, comma 1 e 20, comma 1, lett. a) l. n. 675/1996

comma 2

art. 11, comma 2, l. n. 675/1996

comma 3

art. 11, comma 3, l. n. 675/1996

comma 4

cfr. art. 22, comma 1, l. n. 675/1996

Art. 24 (Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza il consenso)

comma 1, lett. a)

cfr. Art. 7, dir. 95/46/CE ;

artt. 12, comma 1, lett. a) e 20, comma 1, lett. c), l. n. 675/1996;

lett. b)

artt. 12, comma 1, lett. b) e 20, comma 1, lett. a-bis), l. n. 675/1996

lett. c)

artt. 12, comma 1, lett. c) e 20, comma 1, lett. b),l. n. 675/1996

lett. d)

artt. 12, comma 1, lett. f) e 20, comma 1, lett. e),l. n. 675/1996

lett. e)

art. 7, par. 1, lett. d), dir. 95/46; artt. 12, comma 1, lett. g) e 20 comma 1, lett. f), l. n.

675/1996

lett. f)

artt. 12, comma 1, lett. h) e 20, comma 1, lett. g), l. n. 675/1996

lett. g)

artt. 12, comma 1, lett. h-bis) e 20, comma 1, lett. h ed h-bis), l. n. 675/1996

lett. h)

---

lett. i)

artt. 12, comma 1, lett. d) e 21, comma 4, lett. a), l. n. 675/1996; art. 7, comma 4 d.lgs n. 281/1999

Art. 25 (Divieti di comunicazione e diffusione)

comma 1

art. 21 commi 1 e 2, l. n. 675/1996

comma 2

art. 21, comma 4, lett. b), l. n. 675/1996

Art. 26 (Garanzie per i dati sensibili)

comma 1

cfr. Art. 8, dir. 95/46/CE ;

art. 22, comma 1, l. n. 675/1996

comma 2

art. 22, comma 2, l. n. 675/1996

comma 3, lett. a)

art. 22, comma 1 bis, l. n. 675/1996

comma 3, lett. b)

art. 22, comma 1 ter, l. n. 675/1996

comma 4

art. 22, comma 4, l. n. 675/1996

comma 5

art. 23, comma 4, l. n. 675/1996

Art. 27 (Garanzie per i dati giudiziari)

comma 1

cfr. art. 8, par. 5, dir. 95/46/CE

art. 24, comma 1, l. n. 675/1996

Titolo IV

I soggetti che effettuano il trattamento

Art. 28 (Titolare del trattamento)

comma 1

---

Art. 29 (Responsabile del trattamento)

comma 1

cfr. art. 16, dir. 95/46/CE;

art. 8, comma 1, l. n. 675/1996

comma 2

art. 8, comma 1, l. n. 675/1996

comma 3

art. 8, comma 3, l. n. 675/1996

comma 4

art. 8, comma 4, l. n. 675/1996

comma 5

art. 8, comma 2, l. n. 675/1996

Art. 30 (Incaricati del trattamento)

comma 1

cfr. art. 17, par. 3, dir. 95/46/CE ;

artt. 8, comma 5, e 19, l. n. 675/1996

comma 2

art. 19, l. n. 675/1996

Titolo V

Sicurezza dei dati e dei sistemi

Capo I

Misure di sicurezza

cfr. art. 17, dir. 95/46/CE

Art. 31 (Obblighi di sicurezza)

art. 15, comma 1, l. n. 675/1996

Art. 32 (Particolari titolari)

comma 1

art. 2, comma 1, d.lg. 13 maggio 1998, n. 171

comma 2

art. 2, comma 2, d.lg. 13 maggio 1998, n. 171

comma 3

art. 2, comma 3, d.lg. 13 maggio 1998, n. 171

Capo II

Misure minime

Art. 33 (Misure minime)

cfr. art. 15, comma 2, l. n. 675/1996

Art. 34 (Trattamenti con strumenti elettronici)

---

Art. 35 (Trattamenti senza l’ausilio di strumenti elettronici)

---

Art. 36 (Adeguamento)

cfr. art. 15, comma 3, l. n. 675/1996

Titolo VI

Adempimenti

Art. 37 (Notificazione del trattamento)

comma 1

art. 18, dir. 95/46/CE ; cfr. art. 7, comma 1, l. n. 675/1996

comma 2

---

comma 3

art. 28, comma 7, secondo periodo, l. n. 675/1996

comma 4

art. 13, commi 1, 2, 3, 4, d.P.R. n. 501/1998

Art. 38 (Modalità di notificazione)

comma 1

art. 19, dir. 95/46/CE

art. 7, comma 2, primo periodo, l. n. 675/1996

comma 2

art. 12, comma 1, primo periodo, d.P.R. n. 501/1998

comma 3

art. 12, comma 1, secondo periodo, d.P.R. n. 501/1998

comma 4

art. 7, comma 2, secondo periodo e art. 16, comma 1 , l. n. 675/1996

comma 5

art. 12, comma 6, d.P.R. n. 501/1998

comma 6

---

Art. 39 (Obblighi di comunicazione)

comma 1, lett. a)

art. 7, par. 1, lett. E), dir. 95/46/CE

art. 27, comma 2, l. n. 675/1996

lett. b)

---

comma 2

---

comma 3

---

Art. 40 (Autorizzazioni generali)

comma 1

art. 41, comma 7, l. n. 675/1996; art. 14, comma 1, d.P.R. n. 501/1998

Art. 41 (Richieste di autorizzazione)

comma 1

---

comma 2

art. 14, comma 2, d.P.R. n. 501/1998

comma 3

art. 14, comma 3, d.P.R. n. 501/1998

comma 4

art. 14, comma 4, d.P.R. n. 501/1998

comma 5

art. 14, comma 5, d.P.R. n. 501/1998

Titolo VII

Trasferimento dei dati all’estero

cfr. Artt. 25 e 26, dir. 95/46/CE

Art. 42 (Trasferimenti all’interno dell’Unione europea)

comma 1

---

Art. 43 (Trasferimenti consentiti in Paesi terzi)

alinea del comma 1

art. 28, comma 1, l. n. 675/1996

comma 1

artt. 28, comma 4, eccetto la lett. g), e 26, comma 2, l. n. 675/1996; art. 7, comma 4, d.lg n. 281/1999

Art. 44 (Altri trasferimenti consentiti)

art. 28, comma 4, lett. g), l. n. 675/1996

Art. 45 (Trasferimenti vietati)

art. 28, comma 3, l. n. 675/1996

Parte II

Disposizioni relative a specifici settori

Titolo I

Trattamenti in ambito giudiziario

Capo I

Profili generali

cfr. Art. 3, dir. 95/46/CE

Art. 46 (Titolari dei trattamenti)

---

Art. 47 (Trattamenti per ragioni di giustizia)

art. 3, par. 2, (primo periodo) dir. 95/46/CE; art. 4, comma 1, lett. c) e d) e comma 2, l. n. 675/1996

Art. 48 (Banche di dati di uffici giudiziari)

---

Art. 49 (Disposizioni di attuazione)

---

Capo II

Minori

Art. 50 (Notizie o immagini relative ai minori)

---

Capo III

Informatica giuridica

Art. 51 (Principi generali)

---

Art. 52 (Dati identificativi degli interessati)

---

Titolo II

Trattamenti da parte di forze di polizia

Capo I

Profili generali

cfr. Art. 3, dir. 95/46/CE

Art. 53 (Ambito applicativo e titolari dei trattamenti)

art. 3, par. 2, (primo periodo) dir. 95/46/CE; art. 4, comma 1, lett. a) ed e) e comma 2, l. n. 675/1996

Art. 54 (Modalità di trattamento e flussi di dati)

---

Art. 55 (Particolari tecnologie)

---

Art. 56 (Tutela dell’interessato)

---

Art. 57 (Disposizioni di attuazione)

---

Titolo III

Difesa e sicurezza dello Stato

Capo I

Profili generali

art. 3, dir. 95/46/CE ;

Art. 58 (Disposizioni applicabili)

comma 1

art. 4, commi 1, lett. b) e 2, l. n. 675/1996

comma 2

art. 4, commi 1, lett. e) e 2, l. n. 675/1996

comma 3

art. 15, comma 4, l. n. 675/1996

comma 4

---

Titolo IV

Trattamenti in ambito pubblico

Capo I

Accesso a documenti amministrativi

Art. 59 (Accesso a documenti amministrativi)

art. 43, comma 2, l. 675/1996; art. 16, comma 1, lett. c), d.lg. n. 135/1999

Art. 60 (Dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale)

art. 16, comma 2, d.lg. n. 135/1999

Capo II

Registri pubblici e albi professionali

Art. 61 (Utilizzazione di dati pubblici)

comma 1

art. 20, comma 1, lett. f), d.lg. n. 467/2001

comma 2

---

comma 3

---

comma 4

---

Capo III

Stato civile, anagrafi e liste elettorali

Art. 62 (Dati sensibili e giudiziari)

art. 6 d.lg. n. 135/1999

Art. 63 (Consultazione di atti)

---

Capo IV

Finalità di rilevante interesse pubblico

Art. 64 (Cittadinanza, immigrazione e condizione dello straniero)

comma 1

art. 7, comma 1, d.lg. n. 135/1999

comma 2

art. 7, comma 3, d.lg. n. 135/1999

comma 3

art. 7, comma 2, d.lg. n. 135/1999

Art. 65 (Diritti politici e pubblicità dell’attività di organi)

comma 1

art. 8, commi 1 e 2, d.lg. n. 135/1999

comma 2

art. 8, comma 3, d.lg. n. 135/1999

comma 3

art. 8, comma 4, d.lg. n. 135/1999

comma 4

art. 8, comma 5, d.lg. n. 135/1999

comma 5

art. 8, comma 6, d.lg. n. 135/1999

Art. 66 (Materia tributaria e doganale)

comma 1

art. 10, comma 1, d.lg. n. 135/1999

comma 2

art. 10, comma 2, d.lg. n. 135/1999

Art. 67 (Attività di controllo e ispettive)

comma 1, lett. a)

art. 11, comma 1, d.lg. n. 135/1999

lett. b)

art. 11, comma 3, d.lg. n. 135/1999

Art. 68 (Benefici economici ed abilitazioni)

comma 1

art. 13, comma 1, d.lg. n. 135/1999

comma 2

art. 13, comma 2, d.lg. n. 135/1999

comma 3

art. 13, comma 3, d.lg. n. 135/1999

Art. 69 (Onorificenze, ricompense e riconoscimenti)

art. 14, d.lg. n. 135/1999

Art. 70 (Volontariato e obiezione di coscienza)

comma 1

art. 15, comma 1, d.lg. n. 135/1999

comma 2

art. 15, comma 2, d.lg. n. 135/1999

Art. 71 (Attività sanzionatorie e di tutela)

comma 1

art. 16, comma 1, lett. a) e b), d.lg. n. 135/1999

comma 2

art. 16, comma 2, d.lg. n. 135/1999

Art. 72 (Rapporti con enti di culto)

art. 21, d.lg. n. 135/1999

Art. 73 (Altre finalità in ambito amministrativo e sociale)

Provv. Garante n. 1/P/2000 del 30 dicembre 1999-13 gennaio 2000

Capo V

Particolari contrassegni

Art. 74 (Contrassegni su veicoli e accessi a centri storici)

---

Titolo V

Trattamento di dati personali in ambito sanitario

Capo I

Principi generali

cfr. Art. 8, dir. 95/46/CE

Art. 75 (Ambito applicativo)

art. 1. d. lg. N. 282/1999

Art. 76 (Esercenti professioni sanitarie e organismi sanitari pubblici)

comma 1

Art. 23, comma 1, l. n. 675/1996

comma 2

---

comma 3

Art. 23, comma 3, (primo periodo), l. n. 675/1996

Capo II

Modalità semplificate per informativa e consenso

Art. 77 (Casi di semplificazione)

---

Art. 78 (Informativa del medico di medicina generale o del pediatra)

---

Art. 79 (Informativa da parte di organismi sanitari)

---

Art. 80 (Informativa da parte di altri soggetti pubblici)

---

Art. 81 (Prestazione del consenso)

---

Art. 82 (Emergenze e tutela della salute e dell’incolumità fisica)

comma 1

---

comma 2

Art. 23, comma 1-quater, l. n. 675/1996

comma 3

---

comma 4

---

Art. 83 (Altre misure per il rispetto dei diritti degli interessati)

---

Art. 84 (Comunicazione di dati all’interessato)

comma 1

art. 23, comma 2, l. n. 675/1996

comma 2

---

Capo III

Finalità di rilevante interesse pubblico

Art. 85 (Compiti del Servizio sanitario nazionale)

comma 1

art. 17, comma 1, d.lg. n. 135/1999

comma 2

---

comma 3

---

comma 4

art. 17, comma 2, d.lg. n. 135/1999

Art. 86 (Altre finalità di rilevante interesse pubblico)

comma 1

lett. a)

art. 18, d.lg. n. 135/1999

lett. b)

art. 19, d.lg. n. 135/1999

lett. c)

art. 20, d.lg. n. 135/1999

Capo IV

Prescrizioni mediche

Art. 87 (Medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale)

art. 4, comma 2, d.lg. n. 282/1999

Art. 88 (Medicinali non a carico del Servizio sanitario nazionale)

art. 4, comma 1, d.lg. n. 282/1999

Art. 89 (Casi particolari)

comma 1

---

comma 2

art. 4, comma 4, d.lg. n. 282/1999

Capo V

Dati genetici

Art. 90 (Trattamento dei dati genetici e donatori di midollo osseo)

comma 1

art. 17, comma 5, d.lg. n. 135/1999

comma 2

---

comma 3

art. 4, comma 3, l. n. 52 del 6 marzo 2001

Capo VI

Disposizioni varie

Art. 91 (Dati trattati mediante carte)

---

Art. 92 (Cartelle cliniche)

---

Art. 93 (Certificato di assistenza al parto)

comma 1

art. 16, comma 2, d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000

comma 2

---

comma 3

---

Art. 94 (Banche di dati, registri e schedari in ambito sanitario)

---

Titolo VI

Istruzione

Capo I

Profili generali

Art. 95 (Dati sensibili e giudiziari)

art. 12, d.lg. n. 135/1999

Art. 96 (Trattamento di dati relativi a studenti)

comma 1

art. 330-bis, (primo e secondo periodo)d.lg. n. 297 del 16 aprile 1994

comma 2

art. 330-bis, (terzo periodo), d.lg. n. 297/1994

Titolo VII

Trattamento per scopi storici, statistici o scientifici

Capo I

Profili generali

Cfr. artt. 6, 11, par. 2, 13, par. 2, dir. 95/46/CE

Art. 97 (Ambito applicativo)

---

Art. 98 (Finalità di rilevante interesse pubblico)

artt. 22 e 23, d.lg. n. 135/1999

Art. 99 (Compatibilità tra scopi e durata del trattamento)

Comma 1

art. 9, comma 1 bis, l. 675/1996

comma 2

art. 9, comma 1 bis, l. 675/1996

comma 3

art. 16, comma 2, lett. c-bis), l. 675/1996

Art. 100 (Dati relativi ad attività di studio e di ricerca)

art. 6, comma 4, d.lg. n. 204/1998

Capo II

Trattamento per scopi storici

Art. 101 (Modalità di trattamento)

comma 1

art. 7, comma 1, d.lg.n. 281/1999

comma 2

art. 7, comma 2, d.lg. n. 281/1999

comma 3

art. 7, comma 3, n. 281/1999

Art. 102 (Codice di deontologia e di buona condotta)

comma 1

art. 6, comma 1, d.lg. n. 281/1999

comma 2

art. 7, comma 5, d.lg. n. 281/1999

Art. 103 (Consultazione di documenti conservati in archivi)

---

Capo III

Trattamento per scopi statistici o scientifici

Art. 104 (Ambito applicativo e dati identificativi per scopi statistici o scientifici)

comma 1

art. 10, comma 1, d.lg. n. 281/1999

comma 2

art. 10, comma 5, d.lg. n. 281/1999

Art. 105 (Modalità di trattamento)

comma 1

art. 10, comma 3, d.lg. n. 281/1999

comma 2

art. 10, comma 2, d.lg. n. 281/1999

comma 3

---

comma 4

---

Art. 106 (Codici di deontologia e di buona condotta)

comma 1

art. 6, comma 1, d.lg. n. 281/1999

comma 2

art. 10, comma 6, d.lg. n. 281/1999

Art. 107 (Trattamento di dati sensibili)

comma 1

art. 10, comma 4, d.lg. n. 281/1999

Art. 108 (Sistema statistico nazionale)

---

Art. 109 (Dati statistici relativi all’evento della nascita)

---

Art. 110 (Ricerca medica, biomedica ed epidemiologica)

comma 1

art. 5, comma 1, d.lg. n. 282/1999

comma 2

art. 5, comma 2, d.lg. n. 282/1999

Titolo VIII

Lavoro e previdenza sociale

Capo I

Profili generali

Art. 111 (Codice di deontologia e di buona condotta)

comma 1

art. 20, comma 2, lett. b), d.lg., n. 467/2001

Art. 112 (Finalità di rilevante interesse pubblico)

comma 1

art. 9, comma 1, d.lg. n. 135/1999

comma 2

art. 9, comma 2, d.lg. n. 135/1999

comma 3

art. 9, comma 4, d.lg. n. 135/1999

Capo II

Annunci di lavoro e dati riguardanti prestatori di lavoro

Art. 113 (Raccolta di dati e pertinenza)

cfr. art. 8, l. 20 maggio 1970, n. 300

Capo III

Divieto di controllo a distanza e telelavoro

Art. 114 (Controllo a distanza)

cfr. art. 4, comma 1, l. 20 maggio 1970, n. 300

Art. 115 (Telelavoro e lavoro a domicilio)

comma 1 e 2

art. 6, l. 2 aprile 1958, n. 339

Capo IV

Istituti di patronato e di assistenza sociale

Art. 116 (Conoscibilità di dati su mandato dell’interessato)

commi 1 e 2

art. 12, l. 30 marzo 2001, n. 152

Titolo IX

Sistema bancario, finanziario ed assicurativo

Capo I

Sistemi informativi

Art. 117 (Affidabilità e puntualità nei pagamenti)

comma 1

art. 20, comma 1, lett. e), d.lg. n. 467/2001

Art. 118 (Informazioni commerciali)

comma 1

art. 20, comma 1, lett. d), d.lg. n. 467/2001

Art. 119 (Dati relativi al comportamento debitorio)

---

Art. 120 (Sinistri)

art. 2, comma 5-quater 1, d.l. 28 marzo 2000, n. 70, conv. Da l. 26 maggio 2000, n. 137

Titolo X

Comunicazioni elettroniche

Capo I

Servizi di comunicazione elettronica

Art. 121 (Servizi interessati)

cfr. art. 3, direttiva n. 2002/58/CE

Art. 122 (Informazioni raccolte nei riguardi dell’abbonato e dell’utente)

cfr. Art. 5, par. 3, direttiva n. 2002/58/CE

Art. 123 (Dati relativi al traffico)

comma 1

cfr. art. 6, direttiva n. 2002/58/CE

art. 4, comma 1, d.lg. 13 maggio 1998, n. 171;

comma 2

art. 4, comma 2, d.lg. n. 171/1998

comma 3

art. 4, comma 3, d.lg. n. 171/1998

comma 4

---

comma 5

art. 4, comma 4, d.lg. n. 171/1998

comma 6

art. 4, comma 5, d.lg. n. 171/1998

Art. 124 (Fatturazione dettagliata)

comma 1

cfr. art. 7, direttiva n. 2002/58/CE

art. 5, comma 3 (primo periodo), d.lg. n. 171/1998;

comma 2

art. 5, comma 1, d.lg. n. 171/1998

comma 3

art. 5, comma 2, d.lg. n. 171/1998

comma 4

art. 5, comma 3 (secondo periodo), d.lg. n. 171/1998

comma 5

---

Art. 125 (Identificazione della linea)

comma 1

cfr. art. 8, direttiva n. 2002/58/CE

art. 6, comma 1, d.lg. n. 171/1998;

comma 2

art. 6, comma 2, d.lg. n. 171/1998

comma 3

art. 6, comma 3, d.lg. n. 171/1998

comma 4

art. 6, comma 4, d.lg. n. 171/1998

comma 5

art. 6, comma 5, d.lg. n. 171/1998

comma 6

art. 6, comma 6, d.lg. n. 171/1998

Art. 126 (Dati relativi all’ubicazione)

cfr. art. 9, direttiva n. 2002/58/CE

Art. 127 (Chiamate di disturbo e di emergenza)

comma 1

cfr. art. 10, direttiva n. 2002/58/CE

art. 7, comma 1, d.lg. n. 171/1998;

comma 2

art. 7, comma 2, d.lg. n. 171/1998

comma 3

---

comma 4

art. 7, comma 2-bis, d.lg. n. 171/1998

Art. 128 (Trasferimento automatico della chiamata)

comma 1

cfr. art. 11, direttiva n. 2002/58/CE

art. 8, comma 1, d.lg. n. 171/1998;

Art. 129 (Elenchi di abbonati)

cfr. art. 12, direttiva n. 2002/58/CE

art. 9, d.lg. n. 171/1998;

Art. 130 (Comunicazioni indesiderate)

cfr. art. 13, direttiva n. 2002/58/CE

art. 10, d.lg. n. 171/1998;

Art. 131 (Informazioni ad abbonati e utenti)

art. 3, d.lg. n. 171/1998

Art. 132 (Conservazione di dati di traffico per altre finalità)

cfr. art. 15, direttiva n. 2002/58/CE

Capo II

Internet e reti telematiche

Art. 133 (Codice di deontologia e di buona condotta)

art. 20, comma 2, lett. a), d.lg. n. 467/2001

Capo III

Videosorveglianza

Art. 134 (Codice di deontologia e di buona condotta)

art. 20, comma 2, lett. g), d.lg. n. 467/2001

Titolo XI

Libere professioni e investigazione privata

Capo I

Profili generali

Art. 135 (Codice di deontologia e di buona condotta)

art. 22, comma 4, lett. c), secondo periodo, l. n. 675/1996

Titolo XII

Giornalismo ed espressione letteraria ed artistica

Capo I

Profili generali

cfr. Art. 9, dir. 95/46/CE

Art. 136 (Finalità giornalistiche ed altre manifestazioni del pensiero)

comma 1, lett. a)

art. 25, comma 1, l. n. 675/1996

lett. b) e c)

art. 25, comma 4 bis, l. n. 675/1996

Art. 137 (Disposizioni applicabili)

comma 1, lett. a)

art. 25, comma 1, l. n. 675/1996

lett. b)

art. 25, comma 1, l. n. 675/1996

lett. c)

art. 28, comma 6, l. n. 675/1996

comma 2

art. 12, comma 1, lett. e), l. n. 675/1996; art. 25, comma 1, l. n. 675/1996

comma 3

art. 20, comma 1, lett. d), e art. 25, comma 1, l. n. 675/1996

Art. 138 (Segreto professionale)

art. 13, comma 5, l. n. 675/1996

Capo II

Codice di deontologia

Art. 139 (Codice di deontologia relativo ad attività giornalistiche)

art. 25, commi 2 , 3 e 4, l. n. 675/1996

Titolo XIII

Marketing diretto

Capo I

Profili generali

Art. 140 (Codice di deontologia e di buona condotta)

art. 20, comma 2, lett. c), d.lg. n. 467/2001

Parte III

Tutela dell’interessato e sanzioni

Titolo I

Tutela amministrativa e giurisdizionale

Capo I

Tutela dinanzi al Garante

Sezione I

Principi generali

Cfr. art. 22, dir. 95/46/CE

Art. 141 (Forme di tutela)

---

Sezione II

Tutela amministrativa

Art. 142 (Proposizione dei reclami)

---

Art. 143 (Procedimento per i reclami)

art. 21, comma 3, l. n. 675/1996; art. 31, comma 1, lett. c) e l), l. n. 675/1996

Art. 144 (Segnalazioni)

---

Sezione III

Tutela alternativa a quella giurisdizionale

Art. 145 (Ricorsi)

comma 1

art. 29, comma 1, primo periodo, l. n. 675/1996

comma 2

art. 29, comma 1, secondo periodo, l. n. 675/1996

comma 3

art. 29, comma 2, secondo periodo, l. n. 675/1996

Art. 146 (Interpello preventivo)

comma 1

art. 29, comma 2, primo periodo, l. n. 675/1996

comma 2

art. 29, comma 2, primo periodo, l. n. 675/1996

comma 3

---

Art. 147 (Presentazione del ricorso)

comma 1, lett. a)

art. 18, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 501/1998

lett. b)

art. 18, comma 1, lett. c), -seconda parte- d.P.R. n. 501/1998

lett. c)

art. 18, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 501/1998

lett. d)

art. 18, comma 1, lett. c), -prima parte- d.P.R. n. 501/1998

lett. e)

art. 18, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 501/1998

alinea del comma 2

art. 18, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 501/1998

lett. a), b) e c)

art. 18, comma 3, d.P.R. n. 501/1998

comma 3

art. 18, comma 4, d.P.R. n. 501/1998

comma 4

art. 18, comma 2, d.P.R. n. 501/1998

comma 5

art. 18, alinea del comma 1, d.P.R. n. 501/1998

Art. 148 (Inammissibilità del ricorso)

comma 1

art. 19, comma 1, d.P.R. n. 501/1998

comma 2

art. 18, comma 5, d.P.R. n. 501/1998

Art. 149 (Procedimento relativo al ricorso)

comma 1

art. 20, comma 1, d.P.R. n. 501/1998

comma 2

art. 20, comma 2, d.P.R. n. 501/1998

comma 3

Art. 29, comma 3, l. n. 675/1996; art. 20, comma 3, d.P.R. n. 501/1998

comma 4

---

comma 5

art. 20, comma 4, d.P.R. n. 501/1998

comma 6

art. 20, comma 5, d.P.R. n. 501/1998

comma 7

art. 20, comma 8, d.P.R. n. 501/1998

comma 8

Art. 29, comma 6 bis, l. n. 675/1996

Art. 150 (Provvedimenti a seguito del ricorso)

comma 1

art. 29, comma 5, l. n. 675/1996

comma 2

art. 29, comma 4, l. n. 675/1996

comma 3

---

comma 4

art. 20, comma 6, d.P.R. n. 501/1998

comma 5

art. 20, comma 11, d.P.R. n. 501/1998

comma 6

---

Art. 151 (Opposizione)

comma 1

art. 29, comma 6, l. n. 675/1996

comma 2

---

Capo II

Tutela giurisdizionale

Art. 152 (Autorità giudiziaria ordinaria)

comma 1

art. 29, comma 8, l. n. 675/1996

comma 2

---

comma 3

---

comma 4

---

comma 5

---

comma 6

---

comma 7

---

comma 8

---

comma 9

---

comma 10

---

comma 11

---

comma 12

art. 29, comma 7, primo periodo, l. n. 675/1996

comma 13

art. 29, comma 7, secondo periodo, l. n. 675/1996

Comma 14

---

Titolo II

L’Autorità

Capo I

Il Garante per la protezione dei dati personali

cfr. Art. 28, dir. 95/45/CE

Art. 153 (Il Garante)

comma 1

art. 30, comma 2, l. n. 675/1996

comma 2

art. 30, comma 3, primo e terzo periodo, l. n. 675/1996

comma 3

art. 30, comma 3, secondo periodo, l. n. 675/1996

comma 4

art. 30, comma 4, l. n. 675/1996

comma 5

art. 30, comma 5, l. n. 675/1996

comma 6

art. 30, comma 6, l. n. 675/1996

comma 7

art. 33, (prima frase), l. n. 675/1996

Art. 154 (Compiti)

alinea del comma 1

art. 31, alinea, l. n. 675/1996

lett. a)

art. 31, comma 1, lett. b), l. n. 675/1996

lett. b)

art. 31, comma 1, lett. d), l. n. 675/1996

lett. C)

art. 31, comma 1, lett. c), l. n. 675/1996

lett. D)

art. 31, comma 1, lett. e ed l), l. n. 675/1996

lett. e)

art. 31, comma 1, lett. h), l. n. 675/1996

lett. f)

art. 31, comma 1, lett. m), l. n. 675/1996

lett. G)

---

lett. H)

art. 31, comma 1, lett. i), l. n. 675/1996

lett. i)

art. 31, comma 1, lett. g), l. n. 675/1996

lett. l)

art. 31, comma 1, lett. a), l. n. 675/1996

lett. m)

art. 31, comma 1, lett. n), l. n. 675/1996

comma 2

art. 31, comma 1, lett. o), l. n. 675/1996

comma 3

art. 31, commi 5 e 6, l. n. 675/1996

comma 4

art. 31, comma 2, l. n. 675/1996

comma 5

---

comma 6

art. 40 l. n. 675/1996

Capo II

L’Ufficio del Garante

Art. 155 (Principi applicabili)

comma 1

art. 33, comma 1-sexies, l. n. 675/1996

Art. 156 (Ruolo organico e personale)

comma 1

art. 33, comma 1, ultimo periodo, l. n. 675/1996

comma 2

---

comma 3

art. 33, commi 1-bis e 1-quater, l. n. 675/1996

comma 4

art. 33, comma 1-ter, l. n. 675/1996

comma 5

art. 33, comma 1-quinquies, l. n. 675/1996

comma 6

---

comma 7

art. 33, comma 4, l. n. 675/1996

comma 8

art. 33, comma 6, l. n. 675/1996

comma 9

art. 33, comma 6 bis, l. n. 675/1996

comma 10

art. 33, comma 2, l. n. 675/1996

Capo III

Accertamenti e controlli

Art. 157 (Richiesta di informazioni e di esibizione di documenti)

comma 1

art. 32, comma 1, l. n. 675/1996

Art. 158 (Accertamenti)

comma 1

art. 32, comma 2, l. n. 675/1996

comma 2

art. 32, comma 2, l. n. 675/1996

comma 3

art. 32, comma 3, l. n. 675/1996; art. 15, comma 1, d.P.R. n. 501/1998

Art. 159 (Modalità)

comma 1

art. 15, commi 6, e 7, secondo periodo, d.P.R. n. 501/1998

comma 2

art. 32, comma 4, l. n. 675/1996; art. 15, comma 5, d.P.R. n. 501/1998

comma 3

art. 15, commi 2, e 7, primo periodo, d.P.R. n. 501/1998

comma 4

Art. 15, comma 4, d.P.R. n. 501/1998

comma 5

Art. 15, comma 8, d.P.R. n. 501/1998

comma 6

art. 32, comma 5, l. n. 675/1996

Art. 160 (Particolari accertamenti)

comma 1

art. 32, comma 6, primo periodo, l. n. 675/1996

comma 2

art. 32, comma 6, secondo periodo, l. n. 675/1996

comma 3

art. 32, comma 7, primo e secondo periodo, l. n. 675/1996

comma 4

art. 32, comma 7, terzo periodo, l. n. 675/1996

comma 5

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comma 6

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Titolo III

Sanzioni

Capo I

Violazioni amministrative

cfr. Art. 24, dir. 95/46/CE

Art. 161 (Omessa o inidonea informativa all’interessato)

comma 1

art. 39, comma 2, primo periodo, l. n. 675/1996

Art. 162 (Altre fattispecie)

comma 1

art. 16, comma 3, l. n. 675/1996

comma 2

art. 39, comma 2, secondo periodo, l. n. 675/1996

Art. 163 (Omessa o incompleta notificazione)

comma 1

art. 34, comma 1, l. n. 675/1996

Art. 164 (Omessa informazione o esibizione al Garante)

comma 1

art. 39, comma 1, l. n. 675/1996

Art. 165 (Pubblicazione del provvedimento del Garante)

comma 1

---

Art. 166 (Procedimento di applicazione)

comma 1

art. 39, comma 3, l. n. 675/1996

Capo II

Illeciti penali

Art. 167 (Trattamento illecito di dati)

comma 1

art. 35, comma 1, l. n. 675/1996; art. 11, d. lg. 171/1998

comma 2

art. 35, comma 2, l. n. 675/1996

Art. 168 (Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante)

comma 1

art. 37-bis, comma 1,l. n. 675/1996

Art. 169 (Misure di sicurezza)

comma 1

art. 36, comma 1, l. n. 675/1996

comma 2

art. 36, comma 2, l. n. 675/1996

Art. 170 (Inosservanza di provvedimenti del Garante)

comma 1

art. 37, comma 1, l. n. 675/1996

Art. 171 (Altre fattispecie)

---

Art. 172 (Pene accessorie)

comma 1

art. 38, comma 1, l. n. 675/1996

Titolo IV

Disposizioni modificative, abrogative, transitorie e finali

Capo I

Disposizioni di modifica

Art. 173 (Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen)

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Art. 174 (Notifiche di atti e vendite giudiziarie)

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Art. 175 (Forze di Polizia)

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Art. 176 (Soggetti pubblici)

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Art. 177 (Disciplina anagrafica, dello stato civile e delle liste elettorali)

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Art. 178 (Disposizioni in materia sanitaria)

comma 1

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comma 2

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comma 3

art. 4, comma 5, d. lg. N. 282/1999

comma 4

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comma 5

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Art. 179 (Altre modifiche)

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Capo II

Disposizioni transitorie

Art. 180 (Misure di sicurezza)

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Art. 181 (Altre disposizioni transitorie)

comma 1

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comma 2

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comma 3

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comma 4

art. 13, comma 5, d.P.R. n. 501/1998

comma 5

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comma 6

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Art. 182 (Ufficio del Garante)

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Capo III

Abrogazioni

Art. 183 (Norme abrogate)

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Capo IV

Norme finali

Art. 184 (Attuazione di direttive europee)

comma 1

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comma 2

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comma 3

art. 43, comma 2, secondo periodo, l. n. 675/1996

Art. 185 (Allegazione dei codici di deontologia e di buona condotta)

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Art. 186 (Entrata in vigore)

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