Nuovo Codice sulla Proprietà Industriale

Commenti di Enzo Viscuso -

versione 3.1 del 29.12.2003

Il Ministero della Attività Produttive sta attivando un nuovo Codice sulla Proprietà Industriale (bozza di luglio 2003).

In questo Codice vengono inseriti anche i NOMI A DOMINIO tra gli oggetti che fanno parte della proprietà Industriale, e definita una nuova COMMISSIONE, che avrà sede perso il suddetto Ministero, che a quando pare dovrà occuparsi, oltre che della questione dei domain name, anche dell'accesso ad Internet in generale.

Se tale iniziativa unilaterale del Ministero dovesse essere approvata, sarebbe un grave danno per Internet in Italia; assisteremmo sicuramente ad una diminuzione delle registrazioni di domini .it.

Due i punti che sembrano trasparire dalla legge:

Occorre dire che, rispetto al precedente tentativo, denominato Passigli, non si ha la pretesa di mettere il naso anche nei .com etc, e non si parla di "tutti i segni distintivi su Internet" ma solo [ ;-) ] dei nomi a dominio.

Inoltre, questa proposta, nonostante la miriade di imprecisioni, errori ed arroganze di cui sotto, e' sicuramente la piu' indenne da strafalcioni tecnico-giuridici rispetto a tutti i precedenti tentativi statali di mettere le mani su Internet. Sicuramente ne hanno partecipato alla stesura uno o piu' tecnici; le  imprecisioni possono essere dovute al fatto che i tecnici che vi hanno collaborato non siano tra i piu' addentro alle faccende, oppure a modifiche effettuate in fase di revisione politica.

La bozza in discussione e' datata "luglio 2003", ovvero oltre 5 mesi fa; occorre chiedersi: "perche' nessuno, nella Comunità Internet Italiana, in tutto questo tempo, l'ha letta? perche' solo dopo il 10 dicembre e' venuta alla luce? cui prodest la legge? cui prodest il fatto che sia rimasta in ombra 5 mesi?

DICEVA IL MAESTRO GIULIO ANDREOTTI: "A PENSARE MALE SI FA PECCATO, MA CI SI AZZECCA"

Un altro grosso difetto di base e' il considerare il nome a dominio solo dal punto di vista commerciale, quando e' vero il contrario: prima sono nati i nomi a dominio, e solo molti anni dopo ne e' iniziato l'utilizzo commerciale.

A questo punto, possiamo supporre che, mentre adesso ciascuno chiama il proprio gatto come vuole, anche "CocaCola", se un giorno  i nomi dei gatti  diventassero una faccenda commerciale perche' qualcuno decide di utilizzarli come veicoli pubblicitari, ne sara' ristretto l'utilizzo.

Altro problema: a quale Ministero, in realta', spetta la "vigilanza" di Internet?

Dato per scontato che non si puo' spezzare Internet tra piu' Ministeri, secondo l'aspetto che si prende in considerazione, spetta sicuramente a quello delle Comunicazioni.

A meno che, data la estrema interdisciplinarieta' di Internet, non si voglia istituire un apposito Ministero, che ne coordini la "vigilanza", in sintonia con tutti quelli citati.

Solo pochissime note positive, ma si tratta di miglioramenti che in ogni caso sarebbero stati fatti nel prossimo futuro:

art. 119: "adotta i criteri di registrazione che consentano il maggior numero possibile di nomi a dominio". L'intento e' buono ... ad esempio vengono cosi' sponsorizzati i domini al terzo livello (sotto .com.it, .edu.it, .org.it).

art. 123.1.d: "individuare le eventuali condizioni contrattuali che i soggetti di cui alla lettera c) hanno l’obbligo di prevedere nei contratti stipulati con coloro che, per loro tramite, richiedono la registrazione di domini e promuovere forme di controllo per verificare la presenza e determinare l'esclusione di eventuali condizioni vessatorie contenute nei medesimi". Questa sembra una buona proposta, per obbligare i Maintainer ad una chiarezza con i loro clienti, nel reciproco interesse; diminurebbe di molto le polemiche tra maintainer ed utenti.

Art. 123.1.e: "promuovere le iniziative necessarie per dare luogo alla più ampia diffusione dell'utenza dell’ INTERNET o di altre reti telematiche"

Questa e' una bella cosa, ma cosa c'entra con la commissione e con i nomi dominio? Per darle una aureola? Perche' non istituiamo anche una cassa per gli Internauti poveri?


Passiamo alla analisi dei singoli articoli, tralasciando le critiche minori.

Uno dei punti cardine dei seguenti commenti è che non si può prescindere da norme internazionali e/o universalmente riconosciute.

Non si fanno in questa sede proposte "costruttive", ma solo una analisi critica.

Il commento, completo, articolo per articolo, e' meglio visibile QUI.

Tutte le seguenti critiche alla proposta di legge non devono intendersi come correttive; pur apportando le dovute correzioni, la proposta nel suo complesso e' negativa, contraddice principi internazionali ed e' inattuabile.

L'art. 118 parla di "designazione alfanumerica": questa definizione non è corretta; non si tratta di una designazione, ma di una "etichetta";

la differenza la conoscono anche i bambini che hanno letto "Alice nel Paese delle Meraviglie".

La definizione è contraria all' RFC 799 e alle regole di Naming quali definite dalla Naming Authority e accettate dalla Registration Authority, la cui autorità pregressa viene riconosciuta nel successivo art. 124: punto 10 delle apposite Faq della RA.

La definizione "sia titolare" oppure "possa utilizzare legittimamente", esclude che si possano registrare nomi di fantasia, a meno che non vengano prima registrati come marchi.

L'art. 119 introduce un " Registro dei nomi a dominio".

Quindi: l'intermediario (attuale MNT) farà domanda all'Autorità di registrazione (attualmente la RA), che deve poi registrare il dominio nel Registro: dove?

Si vuole quindi introdurre un Registro? oppure si intende un Registro virtuale, cioe' l'attuale DB della RA? oppure va registrato il domino esattamente come si fa con un marchio (77 Euro)?

A questo punto, dovremmo estendere la regola a tutti i nomi presenti sul territorio Italiano (i nomi di Alberghi e Ristoranti sono sicuramente più commerciali dei nomi a dominio).

L'art. 120.2.b sancisce che sono riservati "i nomi delle regioni e province italiane e le loro sigle"; 

non si parla pero' genericamente dei nomi di due lettere. Cosa succede se registro un nome di due lettere che poi diventa provincia (es. MZ.IT)?

Le sigle delle regioni non esistono, in realta'; quelle definite dalla NA, e che  non hanno mai avuto successo, sono fittizie.

art. 120.2.e: sono riservati "i nomi che designano i beni del patrimonio artistico, culturale ed archeologico ai sensi della legge nonché dei parchi naturali e siti paesaggistici riconosciuti dalla legge e delle istituzioni e degli enti preposti alla loro tutela."

Regola troppo restrittiva. E se io mi chiamo COLOSSEO di cognome, non posso fare colosseo.it?

In ogni caso tutti i punti da a) ad e) non devono trovare posto in una legge, devono far parte delle regole di naming. La legge deve dare le direttive, non gia' sostituirsi alle futura Naming Authority (o Commissione).

art. 120.3.a: "In seguito all'opposizione, il nome a dominio è cancellato o riassegnato quando: la registrazione o l’uso costituiscono violazione del diritto al nome, al segno distintivo o al diritto d’autore dell’opponente;"

Ormai sono tutti d'accordo che il nome a dominio NON deve essere assimilato al relativo marchio, salvo qualche isolato giudice (vedi caso Armani); si tralascia la discussione sul punto, molto complessa.

art. 120.3.b: "la registrazione è stata richiesta in mala fede al fine di trarre vantaggio economico da essa, anche negoziando o usando in commercio il nome a dominio, con pregiudizio per l’opponente; "

le condizioni di cui ai punti a) e b) devono in ogni caso verificarsi contemporaneamente.

art. 120.3.c: "la registrazione concerne in una denominazione generica di un prodotto o servizio tale da attribuire al richiedente un ingiustificato privilegio oppure da comportare un ostacolo rilevante allo sviluppo di iniziative commerciali nel settore."

Questa regola e' la peggiore, dopo la a) .

A questo punto occorrerebbe dire anche che io non posso registrare il mio cognome da solo, perche' tolgo il diritto a tutti i miei parenti.

Se poi facciamo il paragone con altri campi, Telecom Italia dovrebbe cambiare nome, perche' "telecom" e' troppo generico e porta vantaggio all'azienda; ci sono poi i nomi propri che diventano generici col tempo (es. Scotch).

art. 120.4: "Sono esclusi dalla registrazione o cancellati i nomi a dominio contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume"

Ma chi e' il censore? E le parole in lingue straniere? E nei vari dialetti italiani? E il mio amico M.Troia non puo' registrare il suo cognome?

Se io registro un nome a dominio "osceno" solo per utilizzarlo come nome di server dns, a chi da' fastidio?

Viceversa, potrei registrare un nome "sacro" per farne un sito osceno.

Non e' meglio una verifica a posteriori?

Art. 121: "salvo diverso provvedimento con effetti esecutivi dell’autorità giudiziaria ordinaria."

L'autorita' giudiziaria non dovrebbe intervenire su questioni relative ai nomi a dominio fini a se stesse, salvo i casi  in cui  non e' il nome a dominio ad essere l'oggetto della questione, ma solo il mezzo (es. concorrenza sleale).

L'articolo 123 e' quello che istitutisce la Commissione.

Art. 123.1: "È istituita presso il Ministero delle Attività Produttive la Commissione per l'accesso all’ INTERNET e alle altre reti telematiche":

"Commissione per  L'ACCESSO AD INTERNET": quindi gia' dal nome sembra che non dovra' occuparsi solo dei nomi a dominio (vedi comma e); quindi, in questa legge si parla dell'aspetto dei nomi a dominio, ma la Commissione avra' altri poteri. RETI TELEMATICHE: quindi anche tutta la rete telefonica: e chi glielo dice al ministero delle Comunicazioni?

L'art. 123.1.a da' alla Comissione anche le prerogative per la risoluzione delle dispute.

L'art. 123.1.c definisce come "intermediari" gli attuali "maintanier"; dice che saranno stabiliti dei requisiti.

L'art. 123.1.f: "... necessari contatti ed accordi in sede internazionale per la definizione dei protocolli e delle regole comuni di funzionamento dell’INTERNET e delle altre reti telematiche, oltre che per contribuire, anche dal punto di vista scientifico, al loro sviluppo e alla loro futura evoluzione"

Non hanno la minima cognizione di come funzioni ICANN, di cosa sia IETF, etc.; vedremo gli esperti del Ministero nei gruppi di lavoro di IETF?

L'art. 123.1.g: "... quanto necessario per garantire la sicurezza della rete e la protezione del trattamento dei dati personali che ha luogo nella stessa o mediante la stessa.".

Molto bello; come nel punto precedente, sembra che gli altri stiano aspettando proprio l'Italia a prendere le redini di queste problematiche ...

E poi: il Garante della Privacy non conta piu' nulla?

Art. 123.2: "assicurare l'esatta identificazione del titolare dei nomi a dominio registrati e la tenuta e l'aggiornamento del relativo registro"; Torneremo a dovere allegare il certificato della CCIAA? Vorranno le impronte digitali per i privati?

 

Gli articoli successivi, anche essi contenenti svariate imprecisioni, vaghezze ed arbitrarieta', sono di carattere squisitamente politico/burocratico e si tralasciano.

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