Gli articoli, commentati da parte di Enzo Viscuso (in rosso)

VERSIONE 2.0 DEL 27.12.2003

 

 

Articolo 1

Natura ed ambito dei diritti di proprietà industriale

1.- Ai fini del presente codice, l'espressione proprietà industriale comprende brevetti per invenzioni, modelli di utilità, disegni e modelli, nuove varietà vegetali, topografie dei prodotti a semiconduttori, marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, informazioni aziendali riservate.

2.- I diritti di proprietà industriale si acquistano mediante brevettazione, oppure mediante registrazione, oppure infine ricorrendo i presupposti specifici a tale scopo previsti nel presente codice. La brevettazione e la registrazione danno luogo ai titoli di proprietà industriale.

3.- Sono oggetto di brevettazione le invenzioni, i modelli di utilità, le nuove varietà vegetali.

4.- Sono oggetto di registrazione i marchi, i disegni e modelli, le topografie dei prodotti a seminconduttori ed i nomi a dominio.

5.- Sono protetti, ricorrendone i presupposti, i segni distintivi diversi dal marchio, le indicazioni geografiche e le informazioni aziendali riservate.

 

SEZIONE IX

 

NOMI A DOMINIO

Uno dei punti cardine dei miei commenti è che non si può prescindere da norme internazionali e/o universalmente riconosciute.

Un altro grosso difetto di base e' il considerare il nome a dominio solo dal punto di vista commerciale, quando e' vero il contrario: prima sono nati i nomi a dominio, e solo molti anni dopo ne e' iniziato l'uso commerciale.

A questo punto, possiamo supporre che, mentre adesso ciascuno chiama il proprio gatto come vuole, anche CocaCola, se un giorno  i nomi dei gatti  diventassero una faccenda commerciale, ne sara' ristretto l'utilizzo.

Altro problema: a quale Ministero, in realta', spetta la "vigilanza" di Internet?

Daro per scontato che non si puo' spezzare Internet tra piu' Ministeri, secondo l'aspetto, direi che spetta a quello delle Comunicazioni.

A meno che, data la estrema interdisciplinarieta' di Internet, non si voglia istituire un apposito Ministero, che ne coordini la "vigilanza", in sintonia con tutti quelli citati.

 

ARTICOLO 118

Segni atti a costituire nomi a dominio

Può costituire nome a dominio all'interno del "Codice paese" "it" ogni designazione alfanumerica di cui sia titolare, o che possa utilizzare legittimamente, il richiedente, persona fisica o giuridica, organismo o amministrazioni pubbliche o altro soggetto di diritti.

La definizione "designazione alfanumerica" non è corretta; non si tratta di una designazione, ma di una "etichetta";

la differenza la conoscono anche i bambini che hanno letto "Alice nel Paese delle Meraviglie".

La definizione è contraria all' RFC 799 e al punto 6. (...) delle regole di Naming quali definite dalla Naming Authority e accettate dalla registration Authority,

la cui autorità pregressa viene riconosciuta nel successivo art. 124.

La definizione "sia titolare" oppure "possa utilizzare legittimamente", esclude che si possano registrare nomi di fantasia, a meno che non vengano prima registrati come marchi.

 

ARTICOLO 119

Registrazione del nome a dominio

     

  1. Il diritto all’uso del nome a dominio si acquisisce attraverso la registrazione da parte dell’Autorità di Registrazione, secondo le regole che verranno indicate dalla Commissione di cui all'articolo 123. La registrazione del nome a dominio diviene efficace a decorrere dall’inserimento nel Registro dei nomi a dominio.

    Quindi: l'intermediario (attuale MNT) fa domanda all'Autorità di registrazione (attualmente la RA), che deve poi registrare il dominio nel Registro.

    Si vuole quindi introdurre un Registro. Si intende un Registro virtuale, cioe' l'attuale DB della RA oppure va registrato il domino come si fa con un marchio (77 Euro)?

    A questo punto, dovremmo estendere la regola a tutti i nomi presenti sul territorio Italiano (i nomi i Alberghi e Ristoranti sono più commerciali dei nomi a dominio).

     

  2. Ferme restando le norme di legge o di regolamento sulla registrazione dei nomi a dominio, la registrazione di un nome a dominio avviene in capo al primo dei soggetti che ne ha avanzato richiesta.

    Questo e' corretto

  3. Al fine di garantire la maggiore diffusione ed il massimo impiego degli strumenti di comunicazione telematica, oltre che il più elevato grado di pari opportunità fra gli utenti dell'INTERNET, la Commissione di cui all'articolo 123 adotta i criteri di registrazione che consentano il maggior numero possibile di nomi a dominio.

ARTICOLO 120

Impedimenti alla registrazione

     

  1. I nomi a dominio specificatamente individuati e definiti "nomi a dominio riservati" sono esclusi dalla registrazione o sono assegnabili dall'Autorità di Registrazione solo a soggetti prederminati in base alle regole di assegnazione, a condizione che i diritti su nomi a dominio già assegnati vengano almeno transitoriamente salvaguardati.

    Ok, come adesso.

     

  2. Ai sensi del comma precedente, sono inclusi tra i nomi a dominio riservati:
  1. i nomi corrispondenti alla identificazione dell'Italia; Ok, come adesso
  2. i nomi delle regioni e province italiane e le loro sigle; Ok, come adesso. Sono pero' esclusi i nomi di due lettere. Cosa succede se registro un nome di due lettere che poi diventa provincia (es. MZ.IT)? Le sigle delle regioni non esistono, in realta'; quelle definite dalla NA, e che  non hanno mai avuto successo, sono fittizie.
  3. i nomi dei comuni italiani, esclusivamente se posti immediatamente al di sotto del nome o sigla della provincia di appartenenza. Ok, come adesso
  4. i nomi che identificano istituzioni dello Stato, loro organi, enti pubblici, Corpi civili e militari dello Stato e ogni altro organismo che svolga una pubblica funzione. Ok, come adesso
  5. i nomi che designano i beni del patrimonio artistico, culturale ed archeologico ai sensi della legge nonché dei parchi naturali e siti paesaggistici riconosciuti dalla legge e delle istituzioni e degli enti preposti alla loro tutela.

3. In seguito all'opposizione, il nome a dominio è cancellato o riassegnato quando:

     

  1. la registrazione o l’uso costituiscono violazione del diritto al nome, al segno distintivo o al diritto d’autore dell’opponente;

    Ormai sono tutti d'accordo che il nome a dominio NON deve essere assimilato al relativo marchio, salvo qualche isolato giudice (vedi caso Armani).

  2. la registrazione è stata richiesta in mala fede al fine di trarre vantaggio economico da essa, anche negoziando o usando in commercio il nome a dominio, con pregiudizio per l’opponente; Ok, come adesso

    PERO': i punti a) e b) dovrebbero andare in AND e non in OR .

     

  3. la registrazione concerne in una denominazione generica di un prodotto o servizio tale da attribuire al richiedente un ingiustificato privilegio oppure da comportare un ostacolo rilevante allo sviluppo di iniziative commerciali nel settore.
  1. Sono esclusi dalla registrazione o cancellati i nomi a dominio contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume.

ARTICOLO 121

 

Nomi a dominio illegittimamente registrati.

La procedura di opposizione alla registrazione del nome a dominio è stabilita dalla Commissione di cui all’articolo 123 con regolamento che può prevedere procedure del tipo arbitrale. La decisione sull’opposizione vincola l’Autorità di Registrazione, salvo diverso provvedimento con effetti esecutivi dell’autorità giudiziaria ordinaria.

Come adesso.

Io toglierei la giurisdizione all'autorita' giudiziaria sui nomi a dominio, salvo i casi dove non e' il nome a dominio ad essere l'oggetto della questione, ma solo il mezzo (es. concorrenza sleale).

ARTICOLO 122

 

Cessione dei nomi a dominio

Il nome a dominio può essere trasferito a terzi.

La cessione di cui al comma 1 deve essere comunicata a cura di chi vi ha interesse all’Autorità di Registrazione perché venga annotata nel Registro dei nomi a dominio.

Ok, come adesso. Pero' la regola e' imprecisa: occorre la dichiarazione sia del cedente che dell'accettante.

 

ARTICOLO 123

Commissione nazionale per l'accesso a INTERNET e alle

altre reti telematiche

 

     

  1. È istituita presso il Ministero delle Attività Produttive la Commissione per l'accesso all’ INTERNET e alle altre reti telematiche, con le seguenti finalità: Commissione per  L'ACCESSO AD INTERNET: quindi non dovrebbe occuparsi solo dei nomi a dominio (vedi comma e); quindi, in questa legge si parla dell'aspetto dei nomi a dominio, ma la Commissione avra' altri poteri. RETI TELEMATICHE: quindi anche tutta la rete telefonica: e chi glielo dice al ministero delle Comunicazioni?

     

  1. emanare le regole di registrazione dei nomi a dominio, identificare i nomi a dominio riservati, definire le relative procedure, inclusa quella di opposizione, in conformità a quanto stabilito nella presente legge e coerentemente con i criteri e le modalità internazionalmente in uso, e promuovere, anche attraverso tali regole, l'adesione da parte di coloro che richiedono la registrazione ad una procedura di opposizione per la risoluzione delle dispute e per la conciliazione;

    RA + NA + Enti conduttori tutto assieme

     

  2. garantire che la utilizzazione o la registrazione dei nomi a dominio non determini posizioni dominanti o pratiche restrittive della concorrenza;

    Ripetizione del punto 3 c) dell'art. 120.

     

  3. stabilire i requisiti che devono possedere coloro che intendono operare quali intermediari per la richiesta di registrazione dei nomi a dominio;

    Tipo: devi prendere la connettivita' da Telecom oppure niente "licenza" (oppure, meno smaccatamente, "deve avere certe caratteristiche" che ha solo Telecom?). Vedi le passate leggi pro-Olivetti .

     

  4. individuare le eventuali condizioni contrattuali che i soggetti di cui alla lettera c) hanno l’obbligo di prevedere nei contratti stipulati con coloro che, per loro tramite, richiedono la registrazione di domini e promuovere forme di controllo per verificare la presenza e determinare l'esclusione di eventuali condizioni vessatorie contenute nei medesimi;

    Questa mi sembra una bella proposta. Io l'ho gia' proposta su ita-pe: non e' che gli ho dato io l'idea? Dovevo brevettarla ...

     

  5. promuovere le iniziative necessarie per dare luogo alla più ampia diffusione dell'utenza dell’ INTERNET o di altre reti telematiche;

    Questa e' una bella cosa, ma cosa c'entra con la commissione e con i nomi dominio?

     

  6. attuare, anche tramite l’Autorità di Registrazione da essa delegata, avendone facoltà o essendone stata espressamente incaricata dagli organi competenti, ovvero promuovere l'attuazione, attraverso gli enti o istituzioni pubblici competenti, dei necessari contatti ed accordi in sede internazionale per la definizione dei protocolli e delle regole comuni di funzionamento dell’INTERNET e delle altre reti telematiche, oltre che per contribuire, anche dal punto di vista scientifico, al loro sviluppo e alla loro futura evoluzione;

    Non hanno la minima cognizione di come funzioni ICANN, di cosa sia IETF, etc.; vedremo gli esperti del Ministero nei gruppi di lavoro di IETF?

     

  7. attuare tramite l'Autorità di Registrazione da essa delegata, ovvero promuovere l'attuazione da parte di altri enti o istituzioni privati o pubblici, anche attraverso intese a carattere internazionale, di quanto necessario per garantire la sicurezza della rete e la protezione del trattamento dei dati personali che ha luogo nella stessa o mediante la stessa.

2. La Commissione provvede, inoltre, tramite l'Autorità di Registrazione da essa delegata, a:

     

  1. assicurare il servizio di registrazione dei nomi a dominio; ok

     

  2. assicurare l'esatta identificazione del titolare dei nomi a dominio registrati e la tenuta e l'aggiornamento del relativo registro; Torneremo a dovere allegare il certificato della CCIAA? Vorranno le impronte digitali per i privati?

     

  3. assicurare il rispetto dell’articolo 120, comma 4.

Il famoso Catone di prima.

3. La Commissione è formata da un massimo di nove componenti che sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e che durano in carica per un periodo di tre anni. Oltre al presidente, che è indicato dal 1 Ministro delle Attività Produttive, gli altri componenti sono rispettivamente indicati dalla 2 Presidenza del Consiglio, dal 3 Ministro delle Comunicazioni, dal 4 Ministro per la Funzione Pubblica, dal 5 Ministro per l’Università e la Ricerca Scientifica, dal 6 Ministro per l’Innovazione, dal 7 Ministro per le Attività Produttive tra i dirigenti dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, ovvero dalle autorità di Governo che ne abbiano assunto le funzioni, e dal 8 Consiglio Nazionale delle Ricerche. (Manca il 9)

La Commissione svolge le proprie funzioni coadiuvata da un collegio consultivo formato da un massimo di quindici componenti da designare tra docenti nelle università di materie informatiche, giuridiche ed economiche e tra gli operatori e gli utenti dell’ INTERNET.

Il Governo designa i nomi? O la Commissione? Oppure designa le entita' che al loro interno designano i nomi?

     

  1. Con il decreto di cui al comma 3, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono altresì stabiliti i criteri e le modalità di funzionamento della Commissione e sono individuati il numero, le modalità di designazione e i criteri di nomina e la durata in carica dei componenti del collegio consultivo . Il Presidente del Consiglio dei ministri dà luogo al successivo rinnovo dei componenti della Commissione con proprio decreto da emanare due mesi prima della scadenza della stessa.

Vedi sopra.

Viene il sospetto che questa vaghezza voglia sottindere che funzionera' come il CDA della RAI: quando cambia Governo, cambiano i componenti.

MANCA IL PUNTO 5 ;-)

6. Le controversie in cui la Commissione è parte sono di competenza del giudice amministrativo. TAR?

  1. Con il decreto di cui al comma 3 sono altresì indicati i comitati, le commissioni, i gruppi di lavoro ed ogni altra struttura, comunque denominata, istituita o funzionante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri che sono soppressi per effetto della entrata in vigore della presente legge.

    La "onnipotente" Commissione che fagocita tutti.

    E le analoghe Commissioni di altri Ministeri? Assisteremo a cannoneggiamenti tra Ministeri.

  2. Per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali e per il suo funzionamento la Commissione si avvale, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, delle risorse finanziarie, materiali ed umane già assegnate alle strutture di cui al comma [?]

ARTICOLO 124

 

Disciplina transitoria

     

  1. In sede di prima applicazione della presente legge, l'Istituto di Informatica e Telematica (IIT) del Consiglio Nazionale delle Ricerche svolge la funzione di Autorità di Registrazione e mantiene il Registro dei nomi a dominio già assegnati alla data di entrata in vigore della stessa.

    Ovviamente, non c'e' altra scelta.

     

  2. Fino all'emanazione da parte della Commissione delle regole di cui all'articolo 123, comma 1, lettera a), l'Istituto di Informatica e Telematica (IIT) del Consiglio Nazionale delle Ricerche provvede alla assegnazione dei nomi a dominio in conformità a quanto stabilito dalla presente legge e secondo le procedure e le regole dallo stesso prima d'ora utilizzate.

    Quindi la nuova NA (PB o CE che si voglia) per favore tenga ferme le mani.

     

  3. Restano in ogni caso ferme le registrazioni dei nomi a dominio legittimamente effettuate, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle previgenti regole di Naming e delle relative procedure adottate dalla Autorità di Registrazione italiana, quali definite dalla Naming Authority italiana, salvo quanto previsto per i nomi a dominio riservati di cui all’articolo 120, commi 1 e 2, e per i nomi a dominio di cui al comma 4 dello stesso articolo.

    E' escluso il punto 3, il piu' controverso.

     

  4. I ricorsi avverso gli atti previsti ai commi 1 e 2 rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo la cui competenza territoriale è determinata dalla regione ove ha sede l’Istituto di Informatica e Telematica del Consiglio Nazionale delle Ricerche

Al TAR della Toscana dovranno fare dei corsi accelerati di Internet, come stanno facendo per lo Sport al TAR del Lazio.

Osservazione:il comma (1) dice che lo IIT e' l'ente di registrazione provvisorio; qui viene dato per eterno.

Si sarebbe dovuto scrivere: "I ricorsi avverso gli atti previsti ai commi 1 e 2 rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo la cui competenza territoriale è determinata dalla regione ove ha sede lAutorità di Registrazione"

 

DICEVA IL MAESTRO GIULIO ANDREOTTI:

"A PENSARE MALE SI FA PECCATO, MA CI SI AZZECCA"