Gli articoli, commentati da parte di Enzo Viscuso (in rosso)
VERSIONE 2.0 DEL 27.12.2003
Articolo 1
Natura ed ambito dei diritti di proprietà industriale
1.- Ai fini del presente codice, l'espressione proprietà industriale comprende brevetti per invenzioni, modelli di utilità, disegni e modelli, nuove varietà vegetali, topografie dei prodotti a semiconduttori, marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, informazioni aziendali riservate.
2.- I diritti di proprietà industriale si acquistano mediante brevettazione, oppure mediante registrazione, oppure infine ricorrendo i presupposti specifici a tale scopo previsti nel presente codice. La brevettazione e la registrazione danno luogo ai titoli di proprietà industriale.
3.- Sono oggetto di brevettazione le invenzioni, i modelli di utilità, le nuove varietà vegetali.
4.- Sono oggetto di registrazione i marchi, i disegni e modelli, le topografie dei prodotti a seminconduttori ed i nomi a dominio.
5.- Sono protetti, ricorrendone i presupposti, i segni distintivi diversi dal marchio, le indicazioni geografiche e le informazioni aziendali riservate.
SEZIONE IX
NOMI A DOMINIO
Uno dei punti cardine dei miei commenti è che non si può prescindere da norme internazionali e/o universalmente riconosciute.
Un altro grosso difetto di base e' il considerare il nome a dominio solo dal punto di vista commerciale, quando e' vero il contrario: prima sono nati i nomi a dominio, e solo molti anni dopo ne e' iniziato l'uso commerciale.
A questo punto, possiamo supporre che, mentre adesso ciascuno chiama il proprio gatto come vuole, anche CocaCola, se un giorno i nomi dei gatti diventassero una faccenda commerciale, ne sara' ristretto l'utilizzo.
Altro problema: a quale Ministero, in realta', spetta la "vigilanza" di Internet?
Comunicazioni
Attivita' produttive
Funzione Pubblica
Università e la Ricerca Scientifica
Innovazione
Daro per scontato che non si puo' spezzare Internet tra piu' Ministeri, secondo l'aspetto, direi che spetta a quello delle Comunicazioni.
A meno che, data la estrema interdisciplinarieta' di Internet, non si voglia istituire un apposito Ministero, che ne coordini la "vigilanza", in sintonia con tutti quelli citati.
ARTICOLO 118
Segni atti a costituire nomi a dominio
Può costituire nome a dominio all'interno del "Codice paese" "it" ogni designazione alfanumerica di cui sia titolare, o che possa utilizzare legittimamente, il richiedente, persona fisica o giuridica, organismo o amministrazioni pubbliche o altro soggetto di diritti.
La definizione "designazione alfanumerica" non è corretta; non si tratta di una designazione, ma di una "etichetta";
la differenza la conoscono anche i bambini che hanno letto "Alice nel Paese delle Meraviglie".
La definizione è contraria all' RFC 799 e al punto 6. (...) delle regole di Naming quali definite dalla Naming Authority e accettate dalla registration Authority,
la cui autorità pregressa viene riconosciuta nel successivo art. 124.
La definizione "sia titolare" oppure "possa utilizzare legittimamente", esclude che si possano registrare nomi di fantasia, a meno che non vengano prima registrati come marchi.
ARTICOLO 119
Registrazione del nome a dominio
Quindi: l'intermediario (attuale MNT) fa domanda all'Autorità di registrazione (attualmente la RA), che deve poi registrare il dominio nel Registro.
Si vuole quindi introdurre un Registro. Si intende un Registro virtuale, cioe' l'attuale DB della RA oppure va registrato il domino come si fa con un marchio (77 Euro)?
A questo punto, dovremmo estendere la regola a tutti i nomi presenti sul territorio Italiano (i nomi i Alberghi e Ristoranti sono più commerciali dei nomi a dominio).
Questo e' corretto
L'intento e' buono ... ad esempio vengono cosi' sponsorizzati i domini di terzo livello (.com.it, .edu.it, .org.it).
ARTICOLO 120
Impedimenti alla registrazione
Ok, come adesso.
Regola troppo restrittiva. E se io mi chiamo COLOSSEO di cognome, non posso fare colosseo.it?
In ogni caso tutti i punti da a) ad e) non devono trovare posto in una legge, devono far parte delle regole di naming. La legge deve dare le direttive, non gia' sostituirsi alle futura Naming Authority (o Commissione).
3. In seguito all'opposizione, il nome a dominio è cancellato o riassegnato quando:
Ormai sono tutti d'accordo che il nome a dominio NON deve essere assimilato al relativo marchio, salvo qualche isolato giudice (vedi caso Armani).
PERO': i punti a) e b) dovrebbero andare in AND e non in OR .
Questa regola e' la peggiore, dopo la a) .
A questo punto occorrerebbe dire anche che io non posso registrare il mio cognome da solo, perche' tolgo il diritto a tutti i miei parenti.
Se poi facciamo il paragone con altri campi, Telecom Italia dovrebbe cambiare nome, perche' "telecom" e' troppo generico e porta vantaggio all'azienda; ci sono poi i nomi propri che diventano generici col tempo (es. Scotch).
ARTICOLO 121
Nomi a dominio illegittimamente registrati.
La procedura di opposizione alla registrazione del nome a dominio è stabilita dalla Commissione di cui allarticolo 123 con regolamento che può prevedere procedure del tipo arbitrale. La decisione sullopposizione vincola lAutorità di Registrazione, salvo diverso provvedimento con effetti esecutivi dellautorità giudiziaria ordinaria.
Come adesso.
Io toglierei la giurisdizione all'autorita' giudiziaria sui nomi a dominio, salvo i casi dove non e' il nome a dominio ad essere l'oggetto della questione, ma solo il mezzo (es. concorrenza sleale).
ARTICOLO 122
Cessione dei nomi a dominio
Il nome a dominio può essere trasferito a terzi.
La cessione di cui al comma 1 deve essere comunicata a cura di chi vi ha interesse allAutorità di Registrazione perché venga annotata nel Registro dei nomi a dominio.
Ok, come adesso. Pero' la regola e' imprecisa: occorre la dichiarazione sia del cedente che dell'accettante.
ARTICOLO 123
Commissione nazionale per l'accesso a INTERNET e alle
altre reti telematiche
RA + NA + Enti conduttori tutto assieme
Ripetizione del punto 3 c) dell'art. 120.
Tipo: devi prendere la connettivita' da Telecom oppure niente "licenza" (oppure, meno smaccatamente, "deve avere certe caratteristiche" che ha solo Telecom?). Vedi le passate leggi pro-Olivetti .
Questa mi sembra una bella proposta. Io l'ho gia' proposta su ita-pe: non e' che gli ho dato io l'idea? Dovevo brevettarla ...
Questa e' una bella cosa, ma cosa c'entra con la commissione e con i nomi dominio?
Non hanno la minima cognizione di come funzioni ICANN, di cosa sia IETF, etc.; vedremo gli esperti del Ministero nei gruppi di lavoro di IETF?
Molto bello; come nel punto precedente, sembra che gli altri stiano aspettando proprio l'Italia che prenda le redini di queste problematiche ...
E il Garante della Privacy non conta piu' nulla?
2. La Commissione provvede, inoltre, tramite l'Autorità di Registrazione da essa delegata, a:
Il famoso Catone di prima.
3. La Commissione è formata da un massimo di nove componenti che sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e che durano in carica per un periodo di tre anni. Oltre al presidente, che è indicato dal 1 Ministro delle Attività Produttive, gli altri componenti sono rispettivamente indicati dalla 2 Presidenza del Consiglio, dal 3 Ministro delle Comunicazioni, dal 4 Ministro per la Funzione Pubblica, dal 5 Ministro per lUniversità e la Ricerca Scientifica, dal 6 Ministro per lInnovazione, dal 7 Ministro per le Attività Produttive tra i dirigenti dellUfficio Italiano Brevetti e Marchi, ovvero dalle autorità di Governo che ne abbiano assunto le funzioni, e dal 8 Consiglio Nazionale delle Ricerche. (Manca il 9)
La Commissione svolge le proprie funzioni coadiuvata da un collegio consultivo formato da un massimo di quindici componenti da designare tra docenti nelle università di materie informatiche, giuridiche ed economiche e tra gli operatori e gli utenti dell INTERNET.
Il Governo designa i nomi? O la Commissione? Oppure designa le entita' che al loro interno designano i nomi?
Vedi sopra.
Viene il sospetto che questa vaghezza voglia sottindere che funzionera' come il CDA della RAI: quando cambia Governo, cambiano i componenti.
MANCA IL PUNTO 5 ;-)
6. Le controversie in cui la Commissione è parte sono di competenza del giudice amministrativo. TAR?
La "onnipotente" Commissione che fagocita tutti.
E le analoghe Commissioni di altri Ministeri? Assisteremo a cannoneggiamenti tra Ministeri.
Voglio vedere ...
ARTICOLO 124
Disciplina transitoria
Ovviamente, non c'e' altra scelta.
Quindi la nuova NA (PB o CE che si voglia) per favore tenga ferme le mani.
E' escluso il punto 3, il piu' controverso.
Al TAR della Toscana dovranno fare dei corsi accelerati di Internet, come stanno facendo per lo Sport al TAR del Lazio.
Osservazione:il comma (1) dice che lo IIT e' l'ente di registrazione provvisorio; qui viene dato per eterno.
Si sarebbe dovuto scrivere: "I ricorsi avverso gli atti previsti ai commi 1 e 2 rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo la cui competenza territoriale è determinata dalla regione ove ha sede lAutorità di Registrazione"
DICEVA IL MAESTRO GIULIO ANDREOTTI:
"A PENSARE MALE SI FA PECCATO, MA CI SI AZZECCA"