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10   08-may-2005    14:29
Cam matrix revolution per sky?
(pino - Lodi)

Mi hanno detto che è possibile acquistare la cam matrix revolutions o revolution, programmabile e addirittura programmata per decodificare nds. Vorrei sapere se ciò corrisponde al vero e se, quindi, è possibile riutilizzare i ricevitori common interface per abbonarsi a sky. Quale potrebbe essere l'atteggiamento della stessa sky?
Che garanzia di continuità si potrebbe avere utilizzando questa cam? In definitiva, sarebbe legale l'utilizzo di questa cam programmata nds?
Grazie e distinti saluti.

9   27-mar-2005    13:04
Auguri
(webmaster - MI)


Auguri di Buona Pasqua a tutti.
Enzo.

8   27-nov-2004    22:11
Obbligo del decoder sky?
(webmaster - MI)

La presente per manifestare ulteriormente gli inadempimenti di sky nei confronti degli utenti abbonati.
Ho più volte fatto richiesta di disdetta dell'abbonamento, contestualmente con il recapito (al domicilio del mio vicino di casa,
tra l'altro) del decoder col nuovo sitema di codifica.
Essendo già dotato di un decoder di mia proprietà, non rientra nelle mie intenzioni accettare quello inviatomi da Sky. Purtroppo, nonostante abbia continuato a pagare regolarmente il canone di abbonamento, da qualche giorno, sul mio decoder, non ricevo più alcun segnale.
Mi chiedo, pertanto, se è lecito "costringere", in tal modo, un abbonato ad accettare quanto consegnatomi, considerato che contrattualmente non è previsto alcun obbligo e non credo sia corretto impedire la visione in chiaro del segnale con il decoder di mia proprietà.
Pertanto ho già comunicato, seppur con notevoli difficoltà nel reperire il numero di fax di Sky-Italia, quasi impossibile da trovare con ogni
mezzo, di non pagare il canone di abbonamento dal momento in cui non ricevo più il segnale, anche se il contratto scadrà a dicembre p.v., richiedendo di procedere alla riconsegna del decoder recapitatomi.
Gradirei la solidarietà di altri abbonati in analoghe condizioni e attenzionare la problematica di che trattasi.
S.V.

Risposta:

Gentilissimo Sig. V.,
innnazitutto a Lei va tutta la solidarietà nostra.
Il problema de Lei descritto nella sua e-mail si spiega alla luce della c.d. legge sul decoder unico, che obbliga gli operatori come Sky a
consentire, tramite l'unico decoder noleggiato, prestato o venduto all'utente, di ricevere senza difficoltà le altre offerte della concorrenza e le radiotelevisioni terrestri.
Nel suo caso mi sembra di capire che avesse già richiesto la disdetta dell'abbonamento. Se legge bene nel contratto che lei ha sottoscritto,
dovrebbe essere presente una clausola che le consente il recesso.
Se ha continuato a pagare le rate, le consiglierei di predisporre una nuova lettera di recesso (ar) con allegata la vecchia lettera di disdetta,
chiedendo la restituzione delle rate già pagate, nonostante la sua lettera di disdetta e facendosi indicare il recapito presso il quale restituire il
nuovo decoder, con addebito delle spese a carico di Sky Italia srl.
Le consiglio poi, se lo ritiene opportuno, e se ha voglia di chiedere il risarcimento di ulteriori danni (quali quelli deteminati dall'interruzione
o dalle forti limitazioni del servizio), di utilizzare il nostro atto di citazione. Il nuovo decoder che ha ricevuto violerebbe, a parere nostro e di altre associazioni, la c.d legge sul decoder unico.
Se ha necessità di ulteriori delucidazioni o di assistenza può contattare ulteriormente Sportello Internet.
Pina Fiorito
coordinatore azioni legali di Sportello Internet

7   27-nov-2004    22:07
Condominio
(webmaster - MI)

Gentili Signori,
il Condominio ** di Roma, aderì alla fine del 1999 all'Offerta Stream Centralizzato QAM per nn
appartamenti. Questa tecnologia ha bloccato nel 2004, in quanto obsoleta, l'aggiornamento del decoder QAM privando gli utenti dalla visione delle partite di calcio a partire dall'inizio del campionato del 2004. Tanto premesso si richiede:
1. Cosa fare per richiedere il rimborso delle maggiori spese sostenute;
2. Come ottenere un contributo da Sky per l'adeguamento dell'obsoleta Offerta Stream Centralizzato Satellitare QAM*, con l'Offerta Sky Tetto Progetto Condomini quale partecipazione al danno subito? Eventualmente a quale installatore rivolgersi?
In attesa di una gradita replica invio cordiali saluti
c.b.
Per saperne di più:
http://www.sat-net.org/cgi-bin/coranto/iSay.cgi?Pa
ge=Comments&ID=20041104541163043731

Risposta:

Anzitutto Vi ringraziamo per aver contattato Sportello Internet.
L'interruzione della visione delle trasmissioni non è concepibile neppure per via dell'aggiornamento delle pur obsolete tecnologie. E' onere del fornitore del servizio predisporre con congruo anticipo gli strumenti tecnologici idonei per consentire la continuità del servizio.
Qui le norme sul contratto di somministrazione sono state palesemente violate.
La mancata visione delle partite ovviamente richiede il risarcimento di un danno.
Quanto alla domanda sub 2 la risposta è che sarebbe necessario predisporre una lettera ar con formale messa in mora e formale richiesta
di partecipazione economica, a pena di citare in giudizio per i danni Sky Italia.
La richiesta di rimborso e l'atto di citazione presenti sul ns sito sono ovviamente adattabili ad ogni singolo caso concreto. Se tuttavia il danno,
come penso, sia superiore ai 516 euro, è necessario costituirsi in giudizio con l'assistenza di un avvocato.
Ad ogni modo per necessità, anche di assistenza legale, è disponibile, ai minimi tariffari forensi, la ns. associazione con il suo staff di legali.
Distinti saluti
Pina Fiorito
coordinatore azioni legali
Sportello Internet

6   27-nov-2004    22:05
Disdetta
(webmaster - MI)

E' possibile recedere dal contratto sky in qualsiasi momento?
La clausola che prevede un preavviso di 60 gg. e la durata obbligatoria di 1 anno mi sembra vessatoria.

Risposta:

La previsione di un periodo di preavviso per il recesso è pienamente legale. La durata obbligatoria di 1 anno del contratto di abbonamento è anch'essa legale, se condivisa dal cliente .
Le previsioni del contratto però non si riferiscono all'inadempimento. In realtà lei può chiedere ai sensi dell'art. 1564 c.c., la risoluzione del contratto per inadempimento di Sky ma lo deve fare davanti ad un giudice, se del caso chiedendo un provvedimento d'urgenza e chiedendo il risarcimnto dei danni. Altrimenti dovrà attendere i canonici 60 giorni ed agire per i danni dopo il recesso.
Resta inteso che Sky è obbligata a fornire il servizio sul decoder già in suo possesso.
Cordiali saluti
M.B.
Sportello Internet

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